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Consultazione 2012/118: Legge federale sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (Legge sul casellario giudiziale; LCaGi) · 58 pagine

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Legge federale sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA

Sezione 2: Esercizio del diritto di accesso ai sensi della legislazione sulla protezione dei dati

Art. 101

1 Ogni impresa può chiedere al Casellario giudiziale svizzero se VOSTRA (art. 68−76) o la banca dati ausiliaria per l’ordinazione degli estratti per privati (art. 77) contengono dati che la riguardano.

2 La persona che ha il potere di rappresentare l’impresa e intende farne valere il diritto di accesso deve presentare una domanda scritta e provare il proprio potere di rappresentanza e la propria identità.

3 Gli articoli 59 capoversi 2 e 4−5 si applicano per analogia.

Capitolo 4: Comunicazione automatica di dati di VOSTRA all’Ufficio federale di statistica

Art. 102

La comunicazione automatica di dati di VOSTRA all’Ufficio federale di statistica è retta dall’articolo 60.

Titolo terzo: Interfaccia con il registro IDI

Art. 103

VOSTRA è collegato al registro IDI attraverso un’interfaccia elettronica che permette:

a. di allineare in VOSTRA lo status IDI dell’impresa modificato nel registro IDI;

b. di aggiornare i dati identificativi delle imprese iscritte in VOSTRA;

c. alle autorità collegate a VOSTRA, di trovare il numero IDI di un’impresa nel registro IDI e di servirsene per eseguire ricerche o iscrivere dati penali in VOSTRA.

Parte quarta: Disposizioni finali

Art. 104 Esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive.