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Consultazione 2012/118: Legge federale sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (Legge sul casellario giudiziale; LCaGi) · 58 pagine
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Legge federale sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA
Sezione 2: Esercizio del diritto di accesso ai sensi della legislazione sulla protezione dei dati
Art. 101
1 Ogni impresa può chiedere al Casellario giudiziale svizzero se VOSTRA (art. 68−76) o la banca dati ausiliaria per l’ordinazione degli estratti per privati (art. 77) contengono dati che la riguardano.
2 La persona che ha il potere di rappresentare l’impresa e intende farne valere il diritto di accesso deve presentare una domanda scritta e provare il proprio potere di rappresentanza e la propria identità.
3 Gli articoli 59 capoversi 2 e 4−5 si applicano per analogia.
Capitolo 4: Comunicazione automatica di dati di VOSTRA all’Ufficio federale di statistica
Art. 102
La comunicazione automatica di dati di VOSTRA all’Ufficio federale di statistica è retta dall’articolo 60.
Titolo terzo: Interfaccia con il registro IDI
Art. 103
VOSTRA è collegato al registro IDI attraverso un’interfaccia elettronica che permette:
a. di allineare in VOSTRA lo status IDI dell’impresa modificato nel registro IDI;
b. di aggiornare i dati identificativi delle imprese iscritte in VOSTRA;
c. alle autorità collegate a VOSTRA, di trovare il numero IDI di un’impresa nel registro IDI e di servirsene per eseguire ricerche o iscrivere dati penali in VOSTRA.
Parte quarta: Disposizioni finali
Art. 104 Esecuzione
Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive.