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Consultazione 2012/118: Legge federale sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (Legge sul casellario giudiziale; LCaGi) · 58 pagine

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Legge federale sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA

b. i numeri d’assicurato secondo l’articolo 50c LAVS93 (art. 14 e 16 cpv. 1 lett. a).

5 Le autorità che tengono il casellario giudiziale possono iscrivere in VOSTRA le copie elettroniche delle sentenze di riferimento e delle decisioni successive svizzere già iscritte pronunciate prima dell’entrata in vigore della presente legge (art. 21 cpv. 1).

Art. 108 Disposizione transitoria per il casellario giudiziale delle imprese Le disposizioni del nuovo diritto che disciplinano il trattamento delle sentenze di riferimento e delle decisioni successive pronunciate contro le imprese si applicano soltanto alle sentenze rese dopo l’entrata in vigore della presente legge.

Art. 109 Referendum ed entrata in vigore

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

R

93 RS 831.10