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Consultazione 2012/120: Ordinanza sull'esecuzione di rilevazioni statistiche federali (Ordinanza sulle rilevazioni statistiche) · 72 pagine

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Art. 4 Rilevazioni supplementari per i Cantoni e i Comuni

Art. 8a Trattamento di dati individuali

1 L'UST può utilizzare le necessarie caratteristiche personali identificative per completare, controllare e appurare i dati individuali rilevati.

2 L’UST tratta i dati individuali appurati in forma pseudonimizzata. Per pseudonimizzare i dati, l’Ufficio sostituisce le informazioni personali identificative con un identificatore statistico non parlante.

3 L’UST anonimizza i dati individuali non appena lo scopo del loro trattamento lo permette, in ogni caso al più tardi 30 anni dopo la rilevazione. Per anonimizzare i dati, l’Ufficio cancella l’identificatore e le informazioni personali identificative.

4 Per le statistiche volte a rilevare l’evoluzione in un lasso di tempo superiore a 30 anni, l’UST procede all’anonimizzazione dei dati individuali non appena lo scopo della statistica è raggiunto. Queste statistiche sono contraddistinte come tali nell’allegato.

Art. 9 cpv. 1bis lett. a, b e c

1bis Per la comunicazione di dati individuali nel quadro dell’accordo del 26 ottobre 20045 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sulla cooperazione nel settore statistico sono applicabili:

a. le disposizioni del regolamento (CE) n. 223/20096;

b. le disposizioni del regolamento (CE) n. 831/20027; e

4 RS 0.431.026.81

5 Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all’Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee. GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164.

6 Regolamento (CE) n. 831/2002 della Commissione, del 17 maggio 2002 , recante attuazione del regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie, per quanto riguarda l’accesso ai dati riservati ai fini scientifici. GU L 133 del 18.5.2002; modificato dal regolamento (CE) n. 1104/2006, GU L 197 del 19.7.2006, pag. 3, e dal regolamento (CE) n. 606/2008, GU L 166 del 27.6.2008, pag. 16.