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Consultazione 2012/120: Ordinanza sull'esecuzione di rilevazioni statistiche federali (Ordinanza sulle rilevazioni statistiche) · 72 pagine
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c. la decisione 2004/452/CE8.
Art. 11 (Titolo) e cpv. 1
Distruzione delle designazioni di persone e del materiale di rilevazione
1 Gli organi di rilevazione distruggono le designazioni di persone e il materiale di rilevazione quando non sono più necessari per la registrazione, il completamento, il controllo e l'appurazione dei dati nonché per l’elaborazione di lunghe serie temporali.
Sezione 2a: Collegamenti di dati
Art. 13h Definizione
Per collegamento di dati s’intende la combinazione di dati provenienti da varie fonti, come rilevazioni, registri, dati amministrativi e dati di misurazione.
Art. 13i Principi
1 I collegamenti di dati sono effettuati per ottenere informazioni statistiche senza ricorrere a rilevazioni.
2 I collegamenti di dati vengono effettuati solo se sono opportuni e necessari per lo svolgimento di lavori statistici.
Art. 13j Presupposti
1 I dati sono collegati solo se presentano l’idoneità e la qualità necessarie per i lavori statistici.
2 Per l’adempimento dei suoi compiti statistici l’UST può collegare sia dati propri sia dati sui quali non ha alcun diritto (dati terzi).
3 I fornitori di dati terzi destinati a essere collegati devono dimostrare che
a. la rilevazione e trasmissione dei dati all’UST nonché il loro collegamento sono leciti e
b. i dati presentano la qualità statistica necessaria.
4 I servizi statistici dei Cantoni e dei Comuni possono collegare dati statistici dell’UST tra di loro e con i propri dati per l’adempimento dei compiti statistici se si impegnano, mediante contratto di protezione dei dati, a:
a. garantire la protezione dei dati nella stessa misura dell’UST;
b. non trasmettere i dati dell’UST senza il suo consenso scritto;
7 Decisione 2004/452/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, relativa alla compilazione di un elenco degli enti i cui ricercatori possono avere accesso ai dati riservati per fini scientifici. GU L 156 del 30.4.2004, pag. 1. Modificata dalla decisione 2008/876/CE della Commissione, del 6 novembre 2008, GU L 310 del 21.11.2008, pag. 28.