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Consultazione 2012/120: Ordinanza sull'esecuzione di rilevazioni statistiche federali (Ordinanza sulle rilevazioni statistiche) · 72 pagine

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c. garantire la propria indipendenza professionale dagli organi esecutivi;

d. emanare e attuare un regolamento sul trattamento dei dati;

e. adottare sufficienti misure per la sicurezza e la protezione dei dati;

f. rispettare gli standard delle migliori prassi della statistica.

Art. 13k Collegamento di dati su mandato di terzi

1 L’UST effettua collegamenti su mandato di terzi per scopi impersonali, come la ricerca, la pianificazione e la statistica previa sottoscrizione di un contratto di protezione dei dati nei limiti delle sue possibilità tecniche, organizzative e di personale.

2 L’indennizzo si conforma all’ordinanza del 25 giugno 20039 sugli emolumenti e le indennità per le prestazioni di servizi statistici delle unità amministrative della Confederazione.

3 Nell’interesse dell’efficienza dei costi e del lavoro, l’UST può coinvolgere il committente per determinati compiti del processo di collegamento. Tali compiti vengono chiaramente definiti all’interno di un contratto di protezione dei dati.

Art. 13l Trasmissione di dati collegati

Laddove la legge prevede la trasmissione di dati a servizi di ricerca e statistica della Confederazione nonché a terzi per scopi impersonali, quali ricerca, pianificazione e statistica, l’UST può trasmettere i dati collegati conformemente ai presupposti definiti all’articolo 9.

Art. 13m Distruzione dei dati collegati

1Se contengono dati degni di particolare protezione o profili della personalità, al termine dei lavori di elaborazione statistica i dati collegati vanno distrutti.

2Gli altri dati collegati possono essere riutilizzati per lavori statistici.

Art. 13n Dichiarazione dei collegamenti di dati

Le statistiche per le quali sono stati effettuati collegamenti di dati sono identificate in quanto tali nell’allegato.

Art. 14 Esecuzione

Il Dipartimento federale dell’interno disciplina gli ulteriori dettagli relativi ai collegamenti di dati, in particolare la sicurezza dei dati, la protezione dei dati, i requisiti dei servizi statistici cantonali e comunali in qualità di organi di collegamento, l’organizzazione e lo svolgimento dei collegamenti nonché le condizioni e l’organizzazione del coinvolgimento di terzi nel processo di collegamento.

II

8 RS 431.09