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Consultazione 2012/120: Ordinanza sull'esecuzione di rilevazioni statistiche federali (Ordinanza sulle rilevazioni statistiche) · 72 pagine
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Periodicità: Rilevazione strutturale: Oogni anno
Rilevazione complementare e supplementare: ogni 3 anni (2013, 2016) per le aziende che beneficiano di pagamenti diretti, ogni tre anni per le altre aziende; rilevazioni complementari nel 2013 e nel 2016
Partecipanti all’esecuzione: Cantoni (partecipazione obbligato-
ria), Ufficio federale dell’agricoltura
Disposizioni speciali: Rilevazione strutturale:
i dati vengono rilevati dai Cantoni nell’ambito dell’applicazione delle misure di politica agricola e contro le epizoozie. I Cantoni sono tenuti ad inviare i dati amministrativi necessari alla statistica entro il 30 settembre di ogni anno.
Rilevazione complementare e supplementare:
i dati vengono rilevati direttamente dall’UST.
Effettivo del bestiame:
i dati vengono presi direttamente dalla banca dati sul traffico di animali.