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Consultazione 2012/120: Ordinanza sull'esecuzione di rilevazioni statistiche federali (Ordinanza sulle rilevazioni statistiche) · 72 pagine

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Tipo e metodo di rilevazione: Rilevazione totale; collegamento di dati

provenienti dalle seguenti fonti: servizi comunali e cantonali delle costruzioni,

Registro federale degli edifici e delle abitazioni (REA)

Fonte dei dati: Committenti, architetti, servizi e imprese

Obbligo d’informare: Informazione obbligatoria

Data della rilevazione: –

Periodicità: Trimestrale conformemente all’art. 7 cpv. 1

dell’ordinanza del 31 maggio 2000 sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni.

Annuale per i servizi di rilevazione selezionati.

A partire dell’anno di rilevazione 2010 a cadenza trimestrale, conformemente

all’articolo 7 capoverso 1 dell’ordinanza del 31 maggio 2000 sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni (RS 431.841)

secondo la versione della modifica del 21 novembre 2007 [RU 2007 6719 6733]; in vigore a partire dal 1° gennaio 2010.

Partecipanti all’esecuzione: Servizi comunali e cantonali delle costru-

zioni e servizi che gestiscono registri presso Confederazione, Cantoni, e Comuni (nel quadro dell’aggiornamento del REA)

Disposizioni speciali: I Cantoni e i Comuni sono tenuti a fornire

all’UST nel quadro della statistica delle costruzioni e dell’edilizia abitativa anche i dati necessari all’aggiornamento del

Registro federale degli edifici e delle abitazioni, sempreché non siano già noti all’UST da altre fonti (art. 7 cpv. 2 e 3 dell’O del 31 mag. 2000 sul registro federale degli edifici e delle abitazioni – RS 431.841). Contiene anche informazioni secondo l’articolo 45 capoverso 2 dell’ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio, OPT (RS 700.1)