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Consultazione 2012/120: Ordinanza sull'esecuzione di rilevazioni statistiche federali (Ordinanza sulle rilevazioni statistiche) · 72 pagine
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Tipo e metodo di rilevazione: Rilevazione totale; collegamento di dati
provenienti dalle seguenti fonti: servizi comunali e cantonali delle costruzioni,
Registro federale degli edifici e delle abitazioni (REA)
Fonte dei dati: Committenti, architetti, servizi e imprese
Obbligo d’informare: Informazione obbligatoria
Data della rilevazione: –
Periodicità: Trimestrale conformemente all’art. 7 cpv. 1
dell’ordinanza del 31 maggio 2000 sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni.
Annuale per i servizi di rilevazione selezionati.
A partire dell’anno di rilevazione 2010 a cadenza trimestrale, conformemente
all’articolo 7 capoverso 1 dell’ordinanza del 31 maggio 2000 sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni (RS 431.841)
secondo la versione della modifica del 21 novembre 2007 [RU 2007 6719 6733]; in vigore a partire dal 1° gennaio 2010.
Partecipanti all’esecuzione: Servizi comunali e cantonali delle costru-
zioni e servizi che gestiscono registri presso Confederazione, Cantoni, e Comuni (nel quadro dell’aggiornamento del REA)
Disposizioni speciali: I Cantoni e i Comuni sono tenuti a fornire
all’UST nel quadro della statistica delle costruzioni e dell’edilizia abitativa anche i dati necessari all’aggiornamento del
Registro federale degli edifici e delle abitazioni, sempreché non siano già noti all’UST da altre fonti (art. 7 cpv. 2 e 3 dell’O del 31 mag. 2000 sul registro federale degli edifici e delle abitazioni – RS 431.841). Contiene anche informazioni secondo l’articolo 45 capoverso 2 dell’ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio, OPT (RS 700.1)