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Consultazione 2012/123: Legge federale sull'infrastruttura del mercato finanziario (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInfFin) · 66 pagine

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Legge sull'infrastruttura finanziaria RU

2 Le prescrizioni relative ai gruppi finanziari della legge dell’8 novembre 19343 sulle banche si applicano per analogia.

Art. 14 Protezione contro malintesi e inganni

1 La denominazione dell’infrastruttura del mercato finanziario non deve dare adito a malintesi o inganni.

2 Nel contesto dell’offerta di prestazioni finanziarie le denominazioni «borsa», «sistema multilaterale di negoziazione», «Multilateral Trading Facility», «MTF», «controparte centrale», «Central Counterparty», «CCP», «sistema di gestione delle operazioni su titoli», «Securities Settlement System», «SSS», «ente di custodia centrale», «Central Securities Depository», «CSD» e «repertorio di dati sulle negoziazioni» possono essere utilizzate solo per le corrispondenti infrastrutture del mercato finanziario sottoposte alla presente legge.

Art. 15 Operazioni estere

Un’infrastruttura del mercato finanziario organizzata secondo il diritto svizzero effettua una notifica alla FINMA prima di istituire, acquistare o cedere una filiale, una succursale, un’agenzia o una rappresentanza all’estero.

Art. 16 Accesso indiscriminato e aperto

1 L’infrastruttura del mercato finanziario garantisce un accesso indiscriminato e aperto alle proprie prestazioni di servizi.

2 Può limitare l’accesso a dette prestazioni, se:

a. aumenta in tal modo la sicurezza o l’efficienza e questo effetto non può essere raggiunto mediante altre misure; oppure

b. le caratteristiche del possibile partecipante potrebbero pregiudicare l’attività commerciale dell’infrastruttura del mercato finanziario o dei suoi partecipanti.

Art. 17 Basi contrattuali

L’infrastruttura del mercato finanziario organizza le proprie relazioni contrattuali in modo che i diritti e gli obblighi dell’infrastruttura del mercato finanziario e dei partecipanti, nonché le regole e procedure dell’esercizio siano efficaci e attuabili conformemente agli ordinamenti giuridici applicabili.

3 RS 952.0