Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/127: Modifica della legge sulle foreste nel quadro dell'attuazione della politica forestale 2020 · 43 pagine
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bensì fondono unicamente le spese esistenti in una nuova forma (accordo di programma in luogo di singola decisione, cfr. art. 38a cpv. 1 lett. bbis) o sono sancite in maniera molto più chiara a livello di legge (promozione del legno, cfr. art. 34a).
5.5 Conformità alla legge sui sussidi
Con l’articolo 37a (nuovo) e l’articolo 38b (nuovo), il progetto contiene due nuove disposizioni sui sussidi che consentono l’indennità dei provvedimenti cantonali contro gli organismi nocivi al di fuori delle foreste di protezione e il sostegno mediante aiuti finanziari di provvedimenti di adattamento ai cambiamenti climatici. Le nuove fattispecie di sussidio sono imprescindibili per garantire a lungo termine le tre funzioni della foresta e della conservazione della foresta (cfr. n. 2.5.3, art. 37a (nuovo) e art. 38b (nuovo)).
Secondo l’articolo 16 capoverso 3 LSu, gli aiuti finanziari e le indennità sono di regola concessi ai Cantoni sulla base di accordi di programma. L’articolo 37a (nuovo) e l’articolo 38b (nuovo) sono conformi a questo requisito.
5.6 Delega di competenze legislative
Per garantire meglio la sicurezza sul lavoro nell’intera foresta svizzera, conformemente all’articolo 21a (nuovo) capoverso 1 LFo viene introdotto l’obbligo della prova di disporre di un attestato di formazione riconosciuto dalla Confederazione per svolgere a titolo oneroso lavori di raccolta del legname. Per garantire che ciò avvenga, l’articolo 21a (nuovo) capoverso 2 LFo prevede una norma di delega per determinare i requisiti per l’ottenimento di questi attestati di formazione. Il Consiglio federale stabilisce i requisiti per una simile formazione. L’esecuzione spetta ai Cantoni.
Il Consiglio federale procederà ad altri concretamenti necessari in virtù delle modifiche, in particolare degli articoli 26 e 27a (nuovo), nell’ordinanza sulla foreste e nell’ordinanza sulla protezione dei vegetali, a emanare disposizioni esecutive in base alla sua competenza (art. 182 cpv. 2 Cost. e art. 49 cpv. 3 LFo).
5.7 Protezione dei dati
Per l’attuazione del progetto non sono necessari né l’elaborazione di dati personali, né altri provvedimenti che potrebbero avere ripercussioni sulla protezione dei dati.