Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/127: Modifica della legge sulle foreste nel quadro dell'attuazione della politica forestale 2020 · 43 pagine
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Per quanto riguarda il rapporto con l’UE, l’accordo di libero scambio del 22 luglio 197281 tra la Confederazione Svizzera e l’UE sancisce che le Parti rinunciano a ogni aiuto pubblico che falsi o minacci di falsare la concorrenza, favorendo talune imprese o talune produzioni nel commercio con l’UE. Le nuove disposizioni legali per promuovere il legno vanno di conseguenza impostate in maniera non discriminante e neutrale dal punto di vista della concorrenza quanto alla loro attuazione.
Nell’Accordo del 21 giugno 199982 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (accordo agricolo), il nostro Paese si è impegnato, nel commercio con prodotti agricoli, a ridurre gli ostacoli tecnici nel settore fitosanitario. Determinante in tal senso è l’allegato 4 relativo al settore fitosanitario (art. 5 cpv. 1). Gli articoli 26 segg. del presente progetto di legge sono compatibili con le corrispettive disposizioni. In particolare, per gli sforzi congiunti nella lotta contro gli organismi oalloctoni invasivi, è ancora vero che la Svizzera e l’UE hanno legislazioni simili in materia di misure di protezione contro l’introduzione e la propagazione di organismi nocivi ai vegetali, ai prodotti vegetali o ad altri oggetti (all. 4 art. 2 par. 1 accordo agricolo). Considerato l’obiettivo dell’accordo agricolo di ridurre gli ostacoli tecnici al commercio, il divieto di importazione di cui all’articolo 26 capoverso 2 lettera e LFO è il provvedimento più incisivo. Già la legge sull’agricoltura dà però esplicitamente al Consiglio federale la possibilità, in determinati casi, di emanare un divieto di importazione (art. 152 cpv. 2 lett. d LAgr). Attualmente, con le esigenze poste dall’ordinanza sulla protezione dei vegetali, è garantita un’attuazione dei principi fitosanitari legali compatibile con l’accordo agricolo, ciò che sarà il caso anche in futuro.
Parimenti conformi sono gli articoli 26 segg. del presente progetto di legge riguardanti la protezione dei vegetali con le disposizioni della Convenzione internazionale del 6 dicembre 195183 per la protezione dei vegetali (IPPC). Essa chiede alle Parti contraenti di assicurare un’azione comune ed efficace contro la diffusione e l’introduzione dei nemici dei vegetali e prodotti vegetali e di promuovere l’adozione di misure a questo effetto (art. I) e contiene in particolare la possibilità di imporre restrizioni all’importazione, al fine di lottare contro l’introduzione di organismi nocivi [dei nemici dei vegetali e dei prodotti vegetali] (art. VI n. 1).
5.3 Forma dell’atto
Conformemente all’articolo 22 capoverso 1 della legge del 13 dicembre 200284 sul Parlamento, l’Assemblea federale emana le disposizioni importanti che contengono norme di diritto (come le presenti) sotto forma di legge federale.
5.4 Subordinazione al freno delle spese
Con l’articolo 37a (nuovo) e l’articolo 38b (nuovo), il progetto contiene due disposizioni che comportano nuove spese ricorrenti superiori a 2 milioni di franchi e sono perciò subordinate al freno alle spese secondo l’articolo 159 capoverso 3 lettera b Cost.. Le spese nell’ambito dell’articolo 37b (nuovo) non supereranno questo limite, mentre le altre disposizioni sui sussidi non comportano alcuna nuova spesa,
81 RS 0.632.40
82 RS 0.916.026.81
83 RS 0.916.20
84 RS 171.10