Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/127: Modifica della legge sulle foreste nel quadro dell'attuazione della politica forestale 2020 · 43 pagine
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dei giovani popolamenti viene maggiormente adattata alle esigenze dei cambiamenti climatici e ampliata quanto all’estensione della superficie da trattare (compresa la foresta di protezione).
5 Aspetti giuridici
5.1 Costituzionalità e legalità
La costituzionalità dell’articolo 21a (nuovo) (Sicurezza sul lavoro) si fonda sull’articolo 95 capoverso 1 della Costituzione federale, che consente alla Confederazione di disciplinare l’esercizio dell’attività economica privata e di adottare provvedimenti di polizia economica al fine di proteggere la vita e la salute della popolazione.
Le altre disposizioni di questo progetto si fondano sull’articolo 77 Cost., che obbliga la Confederazione a provvedere affinché le foreste possano adempiere le loro funzioni protettive, economiche e ricreative (cpv. 1) e a tali scopi la autorizza a emanare principi sulla protezione delle foreste (cpv. 2) e a promuovere provvedimenti per la conservazione delle foreste (cpv. 3).
Da un lato, un maggiore utilizzo del legno rafforza l’economia forestale e corrisponde così allo scopo della legge forestale per cui l’economia forestale va promossa e tutelata (art. 1 cpv. 1 lett. d). Dall’altro, agevola la rigenerazione ed è il presupposto per una gestione sostenibile della foresta, per una sufficiente stabilità delle foreste e per garantire le funzioni della foresta. Con l’articolo 77 Cost., anche l’articolo 34a (nuovo) sulla promozione del legno ha così una base costituzionale sufficiente. Poiché la disposizione volta a migliorare le vendite di legname e l’utilizzazione del legno prevede soltanto strumenti neutrali dal punto di vista della concorrenza (cfr. n. 2.5.2), è compatibile con l’articolo 94 capoverso 1 Cost..
5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
Alla Conferenza delle Nazioni Unite su ambiente e sviluppo (Rio 1992), sottoscrivendo la Dichiarazione dei principi per la gestione sostenibile della foresta (forest principles) e il capitolo 11 del programma d’azione Agenda 21, la Svizzera si è impegnata a favore di una gestione sostenibile della foresta. Questo significa in concreto gestire e utilizzare le foreste e i terreni forestali nelle forme e a un tasso di utilizzazione tali da mantenere la loro biodiversità, produttività, capacità di rinnovazione, vitalità e una potenzialità che garantisca, ora e in futuro, importanti funzioni ecologiche, economiche e sociali a livello locale, nazionale e globale e tali da non comportare danni ad altri ecosistemi78. Con la firma della Convenzione del 5 giugno 199279 sulla diversità biologica, la Svizzera si è impegnata a preservare, a promuovere e a utilizzare in modo sostenibile questa risorsa preziosa. La Politica forestale 2020 e il presente disegno di legge sono in sintonia con gli impegni, in particolare con il Piano strategico per la biodiversità 2011 – 2020 e gli Obiettivi di Aichi sulla biodiversità80.
78Definizione generale di «gestione sostenibile delle foreste»
(risoluzione H1, Helsinki, 1993)
79 RS 0.451.43
80 www.cbd.int/doc/strategic-plan/2011-2020/Aichi-Targets-EN.pdf