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Consultazione 2012/129: Modifica della legge sull'ingegneria genetica (integrazione dei risultati del PNR 59 e regioni senza OGM) e ordinanza sulla coesistenza. · 4 pagine
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Ordinanza concernente la produzione e la commercializzazione del materiale vegetale di moltiplicazione
(Ordinanza sul materiale di moltiplicazione)
Modifica del ... Avamprogetto del 15.01.2013
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 7 dicembre 19981 sul materiale di moltiplicazione è modificata come segue:
Sostituzione di un’espressione
In tutta l’ordinanza l’espressione «Ufficio federale» è sostituita con il termine «UFAG», nel caso in cui si riferisca all’Ufficio federale dell’agricoltura.
Ingresso
visti gli articoli 148a capoverso 3, 159a, 160 capoversi 1–5, 161, 162, 164 e 177 della legge del 29 aprile 19982 sull’agricoltura (LAgr);
visti gli articoli 16 capoverso 2, 17 capoversi 2 e 6 e 19 della legge del 21 marzo 20033 sull’ingegneria genetica (LIG),
Art. 9a cpv. 1 e 4
1 Il materiale di una varietà geneticamente modificata può essere commercializzato o importato soltanto se la varietà è autorizzata.
4 Al materiale di piante geneticamente modificate non commercializzate o importate come varietà si applicano, per analogia, le disposizioni concernenti le varietà geneticamente modificate.
Art. 9b Autorizzazione per la commercializzazione di varietà geneticamente modificate
1 L’autorizzazione per la commercializzazione di varietà geneticamente modificate è rilasciata se:
a. sono soddisfatte le esigenze dell’ordinanza del 10 settembre 20084 sull’emissione deliberata nell’ambiente (OEDA) e, se esiste un catalogo delle varietà per la specie in questione, le condizioni di ammissione secondo l’articolo 5;
b. le istruzioni e informazioni per l’impiego del materiale di moltiplicazione geneticamente modificato e del relativo raccolto contengono almeno i dati secondo l’allegato, comprovati da studi scientifici, e garantiscono che:
1. la produzione di prodotti senza organismi geneticamente modificati sulle superfici di gestori confinanti non venga pregiudicata, e
2. l’acquirente prenda misure per la separazione del flusso di merci; e
c. tale varietà è stata all’occorrenza autorizzata dalle autorità competenti anche per la commercializzazione come derrata alimentare o alimento per animali.
2 Il titolare dell’autorizzazione deve verificare costantemente se le istruzioni e informazioni soddisfano le esigenze di cui al capoverso 1. Se constata che tali esigenze non sono rispettate, questi deve richiedere all’UFAG l’esecuzione di modifiche. L’UFAG può esigere un rapporto annuale sui risultati della verifica.
Art. 9c Procedura d’autorizzazione per la commercializzazione di varietà geneticamente modificate
1 Le domande d’autorizzazione per la commercializzazione di varietà geneticamente modificate devono essere presentate all’UFAG.
2 La domanda deve contenere la documentazione necessaria, segnatamente devono essere soddisfatte le esigenze di cui all’articolo 9b.
3 L’UFAG dirige e coordina la procedura d’autorizzazione tenuto conto dell’OEDA e rilascia l’autorizzazione. Effettua gli esperimenti in pieno campo eventualmente necessari per il rilascio dell’autorizzazione soltanto se sono adempiute le esigenze dell’OEDA.
4 Se le condizioni di cui all’articolo 148a capoverso 1 LAgr sono adempiute, l’UFAG può rifiutare l’autorizzazione, vincolarla a oneri o a condizioni oppure ritirarla per una varietà geneticamente modificata già in commercio.
Art.14a Istruzioni e informazioni per l’impiego di materiale di moltiplicazione geneticamente modificato e del relativo
raccolto
1 Chiunque commercializza materiale geneticamente modificato deve fornire agli acquirenti istruzioni e informazioni secondo l’articolo 9b capoverso 1 lettera b e capoverso 2 e richiedere loro una conferma scritta della presa d’atto.
2 Chiunque trasmette materiale di moltiplicazione geneticamente modificato o incarica terzi di impiegarlo deve consegnare le istruzioni e richiedere una conferma scritta della presa d’atto.
RS ..........
1 RS 916.151
2 RS 910.1
3 RS 814.91
4 RS 814.911
2011–......