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Consultazione 2012/129: Modifica della legge sull'ingegneria genetica (integrazione dei risultati del PNR 59 e regioni senza OGM) e ordinanza sulla coesistenza. · 6 pagine
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Avamprogetto Ordinanza concernente le misure in agricoltura per la coesistenza di piante geneticamente modificate e piante non geneticamente modificate
(Ordinanza sulla coesistenza con l’ingegneria genetica, OCoes)
del ... Avamprogetto del 15.01. 2013
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 7 capoverso 2, 16 capoverso 2, 17 capoversi 1, 4 e 5, 19, 20 capoversi 1 e 2, 24 capoversi 2 e 3 della legge del 21 marzo 20031 sull’ingegneria genetica (LIG);
visto l’articolo 159a della legge del 29 aprile 19982 sull’agricoltura (LAgr),
ordina:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Campo d’applicazione
1 La presente ordinanza si applica alla coltivazione di materiale vegetale di moltiplicazione geneticamente modificato e all’impiego del relativo raccolto nell’agricoltura e nell’ortoflorovivaismo a titolo professionale.
2 La presente ordinanza non si applica all’impiego di materiale vegetale di moltiplicazione geneticamente modificato e del relativo raccolto:
a. in sistemi chiusi;
b. nel quadro di emissioni sperimentali;
c. se si tratta di tracce involontarie ai sensi dell’articolo 14d dell’ordinanza del 7 dicembre 19983 sul materiale di moltiplicazione.
Art. 2 Definizioni
Ai sensi della presente ordinanza si intendono per:
a. materiale vegetale di moltiplicazione: sementi, materiale vegetale, marze, portainnesti e altre parti di pianta, compreso il materiale ottenuto in vitro, che sono destinati alla moltiplicazione, alla semina, all’impianto o al reimpianto;
b. raccolto: prodotti del raccolto e sottoprodotti del raccolto, ottenuti dalla coltivazione di materiale vegetale di moltiplicazione;
c. impiego: qualsiasi attività in relazione al materiale vegetale di moltiplicazione geneticamente modificato, segnatamente la coltivazione, l’impiego, la lavorazione, la moltiplicazione, la trasformazione, la commercializzazione, il deposito, il trasporto e lo smaltimento;
d. distanza d’isolamento: fascia di superficie agricola, confinante con la superficie agricola dei gestori vicini, su cui il gestore non può coltivare materiale vegetale di moltiplicazione geneticamente modificato.
Sezione 2: Impiego di materiale vegetale di moltiplicazione geneticamente modificato e del relativo raccolto
Art. 3 Coltivazione
Il materiale vegetale di moltiplicazione geneticamente modificato può essere coltivato soltanto se è autorizzato conformemente all’articolo 9a dell’ordinanza del 7 dicembre 19984 sul materiale di moltiplicazione.
Art. 4 Obblighi del gestore
Chi coltiva materiale vegetale di moltiplicazione geneticamente modificato è tenuto a:
a. notificare elettronicamente la coltivazione all’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) con almeno due mesi di anticipo;
b. confermare elettronicamente all’UFAG l’avvenuta coltivazione entro due settimane;
c. notificare elettronicamente all’UFAG eventi imprevedibili come l’aratura anticipata o la pacciamatura di una superficie coltivata confermata;
1 RS 814.91
2 RS 910.1
3 RS 916.151
4 RS 916.151
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