Progetto
Consultazione 2012/129: Modifica della legge sull'ingegneria genetica (integrazione dei risultati del PNR 59 e regioni senza OGM) e ordinanza sulla coesistenza. · 4 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 2Fedlex · Progetto
Ordinanza sul materiale di moltiplicazione
RU 20
Art. 14b Tenuta del registro
1 Ad ogni livello commerciale bisogna tenere un registro sui seguenti dati:
a. nome e indirizzo del fornitore;
b. nome e indirizzo di ogni acquirente; e
c. specie, varietà, numero di partita e denominazione con identificatori unici secondo l’allegato del Regolamento (CE) n. 65/20045 relativo al materiale vegetale di moltiplicazione.
2 I registri vanno conservati per almeno dieci anni e, su richiesta, presentati alle autorità preposte all’esecuzione.
Art. 14c Separazione del flusso di merci
1 Chiunque importa, produce, confeziona o commercializza materiale di moltiplicazione geneticamente modificato è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie per separare il flusso di materiale di moltiplicazione geneticamente modificato da quello geneticamente non modificato. In particolare occorre prendere misure per evitare le seguenti mescolanze:
a. mescolanza di materiale di moltiplicazione geneticamente modificato con materiale geneticamente non modificato;
b. mescolanza di materiale di moltiplicazione geneticamente modificato autorizzato con materiale di moltiplicazione geneticamente modificato non autorizzato.
2 Per evitare le mescolanze di cui al capoverso 1 occorre identificare in particolare i punti lungo il flusso di merci in cui queste possono verificarsi nonché definire disposizioni e misure per tali punti.
3 Occorre verificare regolarmente l’idoneità delle misure e documentare per iscritto l’esecuzione della verifica.
4 Le persone incaricate dell’esecuzione delle misure devono essere in possesso di una formazione adeguata.
5 All’UFAG va concessa, su richiesta, la possibilità di prendere visione di tutta la documentazione relativa al flusso di merci.
Art. 14d Valori di tolleranza
1 Una partita che contiene meno dello 0,5 per cento di materiale di moltiplicazione di una varietà geneticamente modificata non autorizzata e la cui compatibilità con l’ambiente è stata appurata in una procedura secondo l’OEDA o in una procedura estera equivalente in condizioni paragonabili può essere commercializzata senza autorizzazione, se:
a. gli organismi geneticamente modificati sono autorizzati in virtù dell’articolo 22 dell’ordinanza del 23 novembre 20056 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso, quando la varietà in questione è destinata alla fabbricazione di generi alimentari, additivi o coadiuvanti tecnologici ai sensi di detta ordinanza o di prodotti che servono a fabbricarne; o
b. gli organismi geneticamente modificati figurano sulla lista degli alimenti per animali OGM in virtù dell’articolo 62 capoverso 1 dell’ordinanza del 26 ottobre 20117 sugli alimenti per animali, quando la varietà in questione è destinata alla fabbricazione di materie prime per alimenti per animali ai sensi di detta ordinanza; o
c. la varietà in questione è destinata soltanto alla fabbricazione di materia prima rinnovabile o è utilizzata soltanto nell’ortoflorovivaismo a titolo professionale.
2 Previa approvazione dell’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) e dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), l’UFAG pubblica una lista degli organismi geneticamente modificati che soddisfano le esigenze di cui al capoverso 1.
3 Se, per una determinata specie, la norma di purezza varietale minima è superiore al 99,5 per cento, il valore di tolleranza diminuisce in maniera corrispondente.
4 L’UFAG può definire i metodi di analisi per il controllo della percentuale di materiale di moltiplicazione geneticamente modificato.
5 Se ci sono ragioni di ritenere che un organismo geneticamente modificato ai sensi del capoverso 1 presenti un rischio per l’ambiente o direttamente per l’essere umano, l’UFAG, previa approvazione dell’UFAM, annulla il valore di tolleranza per questo organismo.
Art. 22 cpv. 6
6 Esso può pubblicare le istruzioni e informazioni di cui all’articolo 9b capoverso 1.
II
L’ordinanza del 16 giugno 20068 sulle tasse dell’Ufficio federale dell’agricoltura è modificata come segue:
Allegato 1 punto 4.4
4.4 Trattamento di una domanda d’autorizzazione di una varietà geneticamente
modificata (art. 9c) 30 000-120 000
5Regolamento (CE) n. 65/2004 della Commissione del 14 gennaio 2004 che stabilisce un sistema per la determinazione e l'assegnazione di
identificatori unici per gli organismi geneticamente modificati, GU L 10 del 16.01.04, p. 5.