Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/129: Modifica della legge sull'ingegneria genetica (integrazione dei risultati del PNR 59 e regioni senza OGM) e ordinanza sulla coesistenza. · 20 pagine

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Dipartimento federale dell'economia,

della formazione e della ricerca DEFR

Ufficio federale dell'agricoltura UFAG

Commento

all'ordinanza concernente le misure in agricoltura per la coesistenza di piante geneticamente modificate e piante non geneticamente modificate e alle modifiche dell'ordinanza sul materiale di moltiplicazione

del 15 gennaio 2013

1. Situazione iniziale

Conformemente all'articolo 120 della Costituzione federale (Cost; RS 101), risalente al 1992, l’essere umano e il suo ambiente vanno protetti dagli abusi dell’ingegneria genetica (cpv. 1). La Confederazione emana prescrizioni sull’impiego del patrimonio germinale e genetico di animali, piante e altri organismi. In tale ambito tiene conto della dignità della creatura nonché della sicurezza dell’essere umano, degli animali e dell’ambiente e protegge la varietà genetica delle specie animali e vegetali (cpv. 2). Per adempiere tale mandato, il 21 marzo 2003 le Camere federali hanno emanato la legge sull'ingegneria genetica (LIG; RS 814.91), messa in vigore dal Consiglio federale il 1° gennaio 2004, unitamente a diverse modifiche di leggi e ordinanze che disciplinano l'impiego di organismi nell'ambiente.

La messa in commercio di organismi geneticamente modificati (OGM) è subordinata all'autorizzazione della Confederazione (art. 12 cpv. 1 LIG). L'ordinanza sul materiale di moltiplicazione (RS 916.151) e l'ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente (OEDA; RS 814.911) disciplinano dettagli e procedura per l'autorizzazione di materiale di moltiplicazione geneticamente modificato. È possibile rilasciare un'autorizzazione soltanto se per un determinato OGM è provato che esso non ha effetti indesiderati sull'ambiente, in particolare non arreca danno a popolazioni meritevoli di protezione, non provoca l’estinzione involontaria di una specie, non pregiudica in maniera grave o duratura l’equilibrio delle sostanze nell’ambiente o funzioni importanti dell’ecosistema interessato e se esso o le sue proprietà non si diffondono in maniera indesiderata (art. 6 cpv. 3 LIG). Nell'impiego di OGM occorre inoltre garantire in qualsiasi momento la protezione dei prodotti senza OGM e la libera scelta dei consumatori (art. 7 e 15–17 LIG). Quest'ultima va assicurata mediante un'ordinanza su misure di coesistenza nella coltivazione di piante geneticamente modificate e nell'impiego del relativo raccolto (ordinanza sulla coesistenza con l'ingegneria genetica). Un avamprogetto dell'ordinanza sulla coesistenza con l'ingegneria genetica era stato inviato in consultazione il 3 ottobre 2005.

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