Rapporto sui risultati

Consultazione 2012/130: Legge federale sulle professioni in ambito sanitario (Legge sulle professioni sanitarie, LPSan) · 104 pagine

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Pazienti / consumatori

OSP approvano la parità di trattamento tra SSS e SUP.

Altri

CP e SIN approvano la parità di trattamento tra SSS e SUP nel settore delle cure infermieristiche per quanto riguarda l’accesso alla professione.

Per sottas la parità di trattamento tra SSS e SUP è sbagliata poiché vi è una lacuna normativa solo nel settore delle SUP. Con la selezione di singoli titoli SSS sono inoltre discriminati altri titoli di formazione professionale superiore. SIN accoglie favorevolmente il principio dell’articolo, che favorisce la protezione della popolazione e la garanzia della qualità, a condizione che le autorizzazioni siano iscritte in un registro nazionale e siano accessibili a tutte le autorità sanitarie autorizzate.

BFG accoglie favorevolmente l’introduzione di un obbligo di autorizzazione all’esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale, benché sia a favore di un minimo di regole statali.

Capoverso 1

Cantoni

AR propone di aggiungere quale altra condizione d’autorizzazione il fatto che al professionista della salute non sia mai stata revocata l’autorizzazione all’esercizio della professione né in Svizzera né all’estero. L’esperienza mostra che le persone che hanno perso l’autorizzazione all’estero o che sono oggetto di un procedimento di revoca si trasferiscono volentieri in Svizzera. È necessario un disciplinamento preciso poiché l’espressione «degna di fiducia» all’articolo 11 capoverso 1 lettera b non è chiara e poiché una revoca dell’autorizzazione non comporta necessariamente un’iscrizione in un casellario giudiziale o in un certificato di buona condotta.

BS accoglie favorevolmente l’idea che, a differenza della LPPsi (art. 24 cpv. 1 lett. c), sia richiesta la padronanza di una lingua ufficiale del Cantone per il quale è richiesta l’autorizzazione e non solo di una lingua nazionale.

BS osserva una contraddizione tra l’articolo 47 OAMal e il capoverso 1 lettera a AP-LPSan.

SZ chiede un chiarimento dei requisiti all’articolo 11 capoverso 1 lettera c AP-LPSan (lingua ufficiale) rispetto alla LPMed, dove le conoscenze linguistiche non costituiscono una condizione d’autorizzazione, e alla LPPsi (art. 24 cpv. 1 lett. c: lingua nazionale).

Anche SH non vede alcuna necessità di stabilire una gerarchia tra i diplomi SUP e SSS per quanto riguarda le condizioni d’autorizzazione: il capoverso 2 va pertanto integrato nell’articolo 11 capoverso 1 lettera a: «L’autorizzazione è rilasciata se la persona richiedente possiede a. un diploma di bachelor di una scuola universitaria professionale o un diploma di una scuola specializzata superiore in una professione sanitaria sottoposta alla presente legge;».

Associazioni professionali

In merito al capoverso 1 lettera b, ASI, SIGA e IG SwissANP osservano che la prova deve essere disciplinata in modo uniforme per tutta la Svizzera. ASI e SGR annotano inoltre che bisogna applicare lo stesso rigore come all’articolo 36 capoverso 1 lettera b LPMed, dello stesso tenore.

FMH e KKA chiedono di sottoporre all’obbligo di autorizzazione per l’esercizio della professione sotto la propria responsabilità non solo le cinque professioni menzionate nell’AP-LPSan, bensì tutti i titolari di titoli in professioni sanitarie e di diplomi esteri riconosciuti equipollenti.