Rapporto sui risultati

Consultazione 2012/130: Legge federale sulle professioni in ambito sanitario (Legge sulle professioni sanitarie, LPSan) · 104 pagine

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IGGH-CH chiede di chiarire che l’articolo 12 è il corrispondente dell’articolo 37 LPMed e che restrizioni e/o oneri sono consentiti solo se una persona non soddisfa le condizioni di cui all’articolo 11. Restrizioni e oneri di altro genere sono contrari alla Costituzione (sproporzionati e arbitrari).

Altri

CP chiede lo stralcio di questo l’articolo. La pianificazione statale è contraria alla svolta verso l’assistenza ambulatoriale citata altrove. Inoltre la discrezionalità dei Cantoni postulata all’articolo 12 rende superflua buona parte della LPSan.

Per APSI dalle disposizioni concernenti l’esercizio della professione scaturisce la necessità di un registro.

Per SIN la definizione di restrizioni temporali e territoriali è adeguata. Bisognerebbe per contro chiarire cosa s’intende per oneri.

Per BFG l’articolo 12 è un esempio del fatto che l'avamprogetto di legge non fornisce indicazioni su come il Consiglio federale intende disciplinare la materia a livello di ordinanza. L’articolo 12 è formulato in modo molto generico e lascia un ampio margine d’interpretazione. Annulla nuovamente gli sforzi volti a elaborare standard e normative nazionali, su cui si fonda la LPSan. La disposizione va assolutamente commentata almeno nel messaggio.

Per COMCO l’articolo 12 non è compatibile con l’articolo 95 capoverso 2 Cost. e con l’obiettivo dichiarato della LPSan di unificare i requisiti e gli standard per le professioni sanitarie a livello nazionale. Le condizioni relative alle restrizioni differenti secondo la LPSan e la LMI sfocerebbero in una collisione di norme. COMCO non vede alcun motivo di attribuire ai Cantoni le competenze definite all’articolo 12. Ciò sembra sproporzionato. COMCO propone di prevedere tutt’al più la possibilità di mandati di prestazioni. L’articolo 12 va stralciato.

Articolo 13 Revoca dell’autorizzazione

Cantoni

OW, AI, BS, AG, SG, TG, TI e CDS accolgono favorevolmente il previsto scambio d’informazioni. La premessa è un registro nazionale attivo. In merito all’articolo 13 capoverso 2, GR attira l’attenzione anche sulla necessità di un registro per consentire alle autorità di vigilanza cantonali di venire a conoscenza degli annunci dei prestatori di servizi limitati a 90 giorni.

Sullo sfondo dello scopo perseguito dalla nuova legge (unificazione dell’esercizio della professione nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale) BE non vede perché se non è più soddisfatta una delle condizioni d’autorizzazione ciascuno Cantone debba decidere una revoca (revoca amministrativa), mentre sull’intero territorio svizzero vige un unico divieto (di natura disciplinare) dell’esercizio della professione a titolo indipendente. BE propone pertanto che una revoca (amministrativa) dell’autorizzazione all’esercizio della professione basata sull’articolo 13 capoverso 1 valga sull’intero territorio svizzero.

Associazioni professionali

ASI, IGSwissANP, FSL, ASE, FSAS, ASDD e SIGA chiedono che la revoca dell’autorizzazione non sia esclusivamente una questione interna di uno o più Cantoni, ma valga su scala nazionale e sia accessibile a tutte le autorità che rilasciano autorizzazioni. A tal fine è necessario un registro.

SBV e SGR accolgono favorevolmente l’obbligo di notifica, non previsto nella LPMed. I criteri per l’autorizzazione e la revoca dell’autorizzazione, dovrebbero essere gli stessi ovunque. L’attuazione va definita in modo più preciso. A tal fine è necessario un registro.

pharmaSuisse propone che oneri, sanzioni e revoche siano iscritti in un registro.