Rapporto sui risultati
Consultazione 2012/130: Legge federale sulle professioni in ambito sanitario (Legge sulle professioni sanitarie, LPSan) · 104 pagine
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Settore della formazione
Conferenza SSS accoglie favorevolmente il fatto che in virtù dell’articolo 11 capoverso 2 i diplomati in cure infermieristiche SSS siano equiparati ai diplomati SUP per quanto riguarda l’esercizio della professione nel settore privato. Ciò rispecchia il fatto che le competenze in cure infermieristiche possono essere acquisite attraverso vari percorsi di formazione.
FHNW Soziale Arbeit intende riservare l’autorizzazione alle persone in possesso di un titolo rilasciato da una scuola precedente le attuali scuole universitarie professionali che possono ottenere il titolo SUP retroattivamente e l’hanno effettivamente ottenuto. Altrimenti con l’articolo 1 capoverso 1 lettera b e l’articolo 11 capoverso 2 si creerebbe uno statuto speciale riservato agli infermieri SSS. La questione dell’ottenimento retroattivo del titolo SUP non ha ancora trovato una risposta definitiva, ma questo percorso porta all’obiettivo di raggiungere un’equipollenza tra i vari titoli ai fini dell’autorizzazione all’esercizio della professione nel settore privato.
Capoverso 3
Per IGGH-CH l’ultimo periodo è ingiustificato e contrario alla Costituzione. La possibilità per i Cantoni di imporre degli oneri secondo l’articolo 12 AP-LPSan – ad esempio clausole del bisogno economico benché un professionista della salute soddisfi le condizioni dell’AP-LPSan – sarebbe contraria al sistema.
COMCO osserva che in caso di unificazione delle condizioni tecniche d’autorizzazione su scala nazionale la presunzione di equivalenza di cui all’articolo 2 capoverso 5 LMI non può essere contestata in nessun caso. Secondo la LMI, quindi, a priori qualsiasi restrizione cantonale sotto forma di oneri o condizioni di natura tecnica è inammissibile. Gli articoli 11 e 12 AP-LPSan vanno adeguati di conseguenza. L’articolo 11 capoverso 3 deve quindi avere il seguente tenore: «Articolo 11 capoverso 3 L’accesso al mercato intercantonale è disciplinato dalla legge federale del 6 ottobre 1995 sul mercato interno.»
Articolo 12 Restrizione dell’autorizzazione e oneri
Cantoni
VS e VD sostengono la disposizione che autorizza i Cantoni a vincolare le autorizzazioni a restrizioni e oneri. Per VS si tratta di una disposizione opportuna in particolare per le regioni di montagna.
ZH parte dal presupposto che la limitazione dell’autorizzazione a 10 anni applicata sul suo territorio sia compatibile con questa disposizione.
Associazioni professionali
Per ASI, IG SwissANP, FSL, ASE, SVGB, ASDD e SIGA, l’articolo e i commenti relativi alle restrizioni sono ben formulati. Ciononostante non si chiarisce cosa s’intenda per oneri. Ci vogliono degli esempi.
Settore della formazione
ZHAW indica che deve essere menzionata l’iscrizione nel registro nazionale delle professioni da parte dell’autorità cantonale competente.
Organizzazioni e istituzioni sanitarie
Per Psydom e PH CH la definizione di restrizioni temporali e territoriali è adeguata. Bisognerebbe per contro chiarire cosa s’intende per oneri.
Per Psydom bisogna tener conto della legge sul mercato interno. A questo proposito Psydom accenna anche ai problemi esistenti nell’ambito del finanziamento delle cure secondo la LAMal.