Rapporto sui risultati

Consultazione 2012/130: Legge federale sulle professioni in ambito sanitario (Legge sulle professioni sanitarie, LPSan) · 104 pagine

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OdASanté accoglie favorevolmente il previsto scambio d’informazioni. La premessa è un registro nazionale.

Settore della formazione

ZHAW indica che deve essere menzionata l’iscrizione nel registro nazionale delle professioni da parte dell’autorità cantonale competente.

Organizzazioni e istituzioni sanitarie

Per Spitex Schweiz e CSR lo scambio d’informazioni è indispensabile. A tal fine è necessario un registro attivo, nazionale e unitario.

PH CH chiede che la revoca dell’autorizzazione non sia esclusivamente una questione interna di uno o più Cantoni, ma valga su scala nazionale e sia accessibile a tutte le autorità che rilasciano autorizzazioni. A tal fine è necessario un registro.

Altri

SIN chiede che la revoca dell’autorizzazione non sia esclusivamente una questione interna di uno o più Cantoni, ma valga su scala nazionale e sia accessibile a tutte le autorità che rilasciano autorizzazioni. A tal fine è necessario un registro.

Articolo 14 Obbligo di annunciarsi

Cantoni

OW, AI, SG e NW ritengono che se l’obbligo di annunciarsi per i prestatori di servizi è disciplinato in modo così esplicito, bisogna anche precisare che tutti gli altri devono far riconoscere il loro titolo ai sensi dell’articolo 9. Gli articoli 9 e 14 devono essere messi in relazione. In merito all’articolo 14 capoverso 3, GR attira l’attenzione anche sulla necessità di un registro, in modo tale che le autorità di vigilanza cantonali vengano a conoscenza delle notifiche delle prestazioni di servizio di 90 giorni.

VD ha dei dubbi sull’applicabilità di questa disposizione a livello di esecuzione.

TI indica che la procedura di annuncio si riferisce all’esercizio della professione a titolo indipendente, mentre la LPSan disciplina l’esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale.

Associazioni professionali

ASI, IG SwissANP, FSL, ASE, FSAS, ASDD e SIGA indicano che bisogna tener conto sia della direttiva 2005/36/CE sia della direttiva 2013/55/UE.

FSL, ASE e FSAS indicano che al capoverso 1 non è chiaro se le disposizioni si riferiscono a tutti i professionisti con un titolo estero o solo a coloro che intendono esercitare la professione come indipendenti (nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale).

ASI, IG SwissANP e ASDD accolgono favorevolmente la formulazione al capoverso 3.

ASE, FSAS e ASDD chiedono una precisazione al capoverso 3: l’autorità cantonale competente iscrive le notifiche nel registro nazionale.

physioswiss, physio Zentralschweiz, physio beider Basel, physio Genève, physio Fribourg e physio St. Gallen-Appenzell ritengono che il capoverso 3 violi inutilmente la competenza dei Cantoni e propongono lo stralcio.