Rapporto sui risultati

Consultazione 2012/14: Archeologia e paleontologia nell'ambito della costruzione delle strade nazionali: modifica dell'OUMin e integrazione dell'OSN · 5 pagine

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L261-1581

1. OSSERVAZIONI PRELIMINARI

Con lettera del 13 aprile 2012 l’Ufficio federale delle strade (USTRA) ha avviato l’indagine conoscitiva relativa alle modifiche delle ordinanze menzionate nel titolo.

Complessivamente sono pervenuti 30 pareri presentati da Cantoni e gruppi di interesse. La lista dettagliata dei mittenti e delle abbreviazioni utilizzate nel presente rapporto è riportata nell’allegato.

Le modifiche dell’ordinanza concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata nel traffico stradale (OUMin) sono state approvate da tutti i partecipanti senza osservazioni. Poiché le istituzioni si sono espresse in maniera estremamente positiva sull’integrazione dell’ordinanza sulle strade nazionali (OSN), saranno trattate soltanto le loro proposte di miglioramento.

2. PARERI

A. Osservazioni in merito all’OUMin

I Cantoni e i gruppi di interesse hanno approvato le proposte di modifica o per lo meno non avevano osservazioni al riguardo. La SAM ha respinto l’insieme dei progetti, ma si è astenuta dal fare osservazioni specifiche sulla OUMin.

B. Osservazioni in merito all’OSN

Nessuna osservazione:

Cantoni dotati di servizio archeologico (15) ZH, LU, ZG, FR, BS, BL, SH, SG, GR, TG, TI, VS, NE, GE, JU

Cantoni privi di servizio archeologico (6) UR, SZ, OW, NW, AR, AI

Gruppi di interesse (5) AS, KSKA, AGUS, ARS, CP

Osservazioni:

Cantoni dotati di servizio archeologico (3) BE, SO, AG

Cantoni privi di servizio archeologico

Gruppi di interesse (1) SAM

I Cantoni di Soletta e Argovia si sono espressi su singoli capoversi dell’articolo 7. Il Cantone di Berna ha fatto un’osservazione generale in relazione alla partecipazione ai costi da parte della Confederazione. La SAM è stata l’unica istituzione a respingere tutte le proposte di modifica.

I loro pareri sono citati di seguito.

Sulle singole disposizioni sono state fatte le seguenti osservazioni:

- Art. 7a cpv. 2 OSN:

2 Le misure e la partecipazione ai costi sono definite nell’ambito del progetto esecutivo.

AG:

“Grundsätzlich begrüsst der Regierungsrat die in den verbesserten Rechtsgrundlagen sowie in der Weisung beabsichtigte Festsetzung der finanziellen Verpflichtungen beider Seiten mittels Leistungsvereinbarungen. Obwohl es verständlich ist, dass der Bund dies von Fall zu Fall neu vereinbaren möchte, gibt er aber mit der lediglich rudimentären Fixierung seiner eigenen finanziellen Zuständigkei-