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Consultazione 2012/140: Revisione totale della legge sulle multe disciplinari (LMD) · 4 pagine

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Art. 10 Opposizione alla procedura della multa disciplinare

1Gli organi di polizia competenti hanno l’obbligo di comunicare all’imputato che egli può opporsi alla procedura della multa disciplinare.

2Se l’imputato si oppone alla procedura, è applicata la procedura penale ordinaria.

Art. 11 Multa disciplinare nella procedura penale ordinaria

La multa disciplinare può essere pronunciata anche nella procedura penale ordinaria.

Art. 12 Esecuzione

Il Consiglio federale, dopo aver consultato i Cantoni, elenca le contravvenzioni per cui possono essere inflitte multe disciplinari e ne stabilisce l’importo. Disciplina i particolari e stabilisce o approva i moduli.

Art. 13 Abrogazione del diritto previgente

La legge del 24 giugno 197016 sulle multe disciplinari è abrogata.

Art. 14 Referendum ed entrata in vigore

1La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer

La Cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

16 [RU 1972 734, 1996 1075, 1998 1794, 2006 3545]