Rapporto sui risultati
Consultazione 2012/141: Revisione delle disposizioni penali in materia di corruzione · 11 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 10Fedlex · Rapporto sui risultati
punibili e che i pubblici ufficiali stranieri possano beneficiare di indebiti vantaggi soltanto perché si è nell’impossibilità di provare un determinato atto commesso da questi ultimi. Anche per ICJ-CH è incomprensibile perché il medesimo comportamento sia punibile nel caso di pubblici ufficiali svizzeri ma non in quello di pubblici ufficiali stranieri40.
Secondo UNIBE una scissione dei delitti di corruzione esistenti in una sistematica tripartita (corruzione – concessione di vantaggi – cura di un buon clima) consentirebbe di trattare diversamente (ossia rendere punibile) la concessione di vantaggi a pubblici ufficiali stranieri per atti che sarebbero comunque tenuti a eseguire invece di considerarla necessaria per curare un buon clima.
3.7. Mantenimento del requisito della doppia punibilità
La proposta di mantenere la condizione della doppia punibilità per il perseguimento di atti di corruzione commessi all’estero non è stata praticamente oggetto di commenti. I due interpellati che si sono espressi in merito41, si dicono esplicitamente favorevoli alla proposta.
4. Altri suggerimenti e osservazioni
4.1. Definizione degli indebiti vantaggi (art. 322deciesAP-CP)
Diversi consultati hanno commentato l’articolo 322deciesAP-CP42. Quattro di loro criticano la formulazione dei vantaggi di lieve entità usuali nelle relazioni sociali ritenendola imprecisa43. Ciò potrebbe rappresentare un problema soprattutto nell’ambito della corruzione di privati (PPD, economiesuisse). Per garantire la certezza del diritto occorre dunque delimitare più chiaramente i comportamenti leciti da quelli illeciti (PPD)44 o precisarli meglio nel rapporto esplicativo45. A tal proposito economiesuisse rinvia anche all’assenza di condanne nella prassi. Secondo ICJ-CH il criterio dei vantaggi usuali nelle relazioni sociali andrebbe abolito; occorrerebbe invece tenere conto sia dell’intenzione dei contraenti sia del valore materiale dei vantaggi. PharmaSuisse chiede un inasprimento dell’articolo 322deciescapoverso 1 lettera a, poiché quest’ultimo preveda che i vantaggi convenuti per contratto non siano punibili. Ritiene in particolare che una successiva approvazione non andrebbe ammessa46. JU teme inoltre che la formulazione proposta possa rendere illegali le attività d’affari quotidiane. Per l’ASG l’articolo 322deciescostituisce una soluzione insufficiente poiché vengono indicati soltanto motivi giustificativi, la cui esistenza andrebbe esaminata nell’ambito di un procedimento penale che richiederebbe l’avvio di indagini penali magari inutili.
40 Analogamente UNIGE. 41 AG, ASG. 42 BL, JU, ZG, PPD, economiesuisse, USAM, ASG, ICJ-CH, MPC, pharmaSuisse, SVDH, UNIBE. 43 PPD, economiesuisse, USAM, SVDH. 44 Analogamente USAM e SVDH, che però respingono il progetto nel suo complesso. 45 BL, ZG. 46 Analogamente UNIBE suggerisce di avviare con urgenza almeno una discussione su un’eventuale abolizione del privilegio dei vantaggi accettati contrattualmente dal terzo.