Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/142: Modifica del codice delle obbligazioni (Diritto del registro di commercio e adattamento del diritto della società anonima, della società a garanzia limitata e della società cooperativa) e del diritto della sorveglianza dei revisori · 68 pagine
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minato modo. La presente revisione totale del Titolo trentesimo del Codice delle obbligazioni (art. 927 segg.) non contiene disposizioni che potrebbero portare a un trattamento discriminatorio nei confronti di cittadini degli Stati contraenti. In particolare, non si fa alcun riferimento alla cittadinanza delle persone fisiche.
Per quanto riguarda le modifiche del sistema di garanzia di qualità delle imprese di revisione che non effettuano revisioni per società con azioni quotate in borsa (cfr.
n. 2.4.2.1) e quelle relative alla sorveglianza differenziata delle imprese di revisione estere (cfr. n. 2.4.2.2), il presente avamprogetto di legge è compatibile con gli obblighi internazionali della Svizzera e non tange alcun obbligo del nostro Paese derivante dalla sua condizione di membro di organizzazioni internazionali o dalla sua adesione ad accordi internazionali.
5.3 Delega di competenze legislative
Il presente avamprogetto di legge precisa l’ampia delega di competenze materiali già oggi contenuta nell’articolo 929 del Codice delle obbligazioni171, su cui si fondano l’ordinanza sul registro di commercio172 e l’ordinanza sulle tasse in materia di registro di commercio173. L’avamprogetto concentra i poteri legislativi del Consiglio federale negli articoli 939 e 940, al fine di migliorarne la comprensione e la trasparenza.
Nuovo, in particolare, è il contenuto dell’articolo 940 capoverso 2 numero 1, che fa riferimento all’infrastruttura nazionale, il cui principio è comunque già sancito dalla legge (cfr. art. 928 cpv. 1).
La nuova competenza legislativa del Consiglio federale concernente l’uso sistematico del numero d’assicurato AVS è sancito dall’articolo 940 capoverso 2 numero 8. Gli aspetti fondamentali relativi all’uso del numero d’assicurato AVS in relazione al registro di commercio sono stabiliti nella legge, negli articoli 928c e 936 capoverso 2.
Inoltre l’avampogetto crea la base legale formale che permette al Consiglio federale di disciplinare mediante ordinanza la cooperazione tra le autorità e le modalità di trasmissione per via elettronica (cfr. art. 940 cpv. 2 n. 7 e 9).
171Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro
quinto: Diritto delle obbligazioni, CO, RS 220).
172Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC, RS 221.411).
173Ordinanza del 3 dicembre 1954 sulle tasse in materia di registro di commercio,