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Consultazione 2012/142: Modifica del codice delle obbligazioni (Diritto del registro di commercio e adattamento del diritto della società anonima, della società a garanzia limitata e della società cooperativa) e del diritto della sorveglianza dei revisori · 18 pagine
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Avamprogetto di modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto in materia di registro di commercio e adeguamenti del diritto della società anonima, della società a garanzia limitata e della società cooperativa)
Modifica del 19 dicembre 2012
I
1. Il titolo trentesimo del Codice delle obbligazioni è modificato come segue:
Titolo trentesimo: Del registro di commercio
Art. 927
A. Scopo1 Il registro di commercio ha lo scopo di registrare e pubblicare fatti
giuridicamente rilevanti per la costituzione e l’identificazione di enti giuridici.
2Per enti giuridici s’intendono:
1. le imprese individuali (art. 932 cpv. 1 e 3);
2. le società in nome collettivo (art. 552 segg.);
3. le società in accomandita (art. 594 segg.);
4. le società anonime (art. 620 segg.);
5. le società in accomandita per azioni (art. 764 segg.);
6. le società a garanzia limitata (art. 772 segg.);
7. le società cooperative (art. 828 segg.);
8. le associazioni (art. 60 segg. del Codice civile1);
9. le fondazioni (art. 80 segg. del Codice civile);
10. le società in accomandita per investimenti collettivi di capitale (art. 98 segg. della legge del 23 giugno 20062 sugli investimenti collettivi, LICol);
11. le società d’investimento a capitale fisso (SICAF; art. 110 segg. LICol);
12. le società d’investimento a capitale variabile (SICAV; art. 36 segg. LICol);
1RS 210
2 RS 951.31
2012–......