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Consultazione 2012/142: Modifica del codice delle obbligazioni (Diritto del registro di commercio e adattamento del diritto della società anonima, della società a garanzia limitata e della società cooperativa) e del diritto della sorveglianza dei revisori · 18 pagine

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Avamprogetto di modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto in materia di registro di commercio e adeguamenti del diritto della società anonima, della società a garanzia limitata e della società cooperativa)

Modifica del 19 dicembre 2012

I

1. Il titolo trentesimo del Codice delle obbligazioni è modificato come segue:

Titolo trentesimo: Del registro di commercio

Art. 927

A. Scopo1 Il registro di commercio ha lo scopo di registrare e pubblicare fatti

giuridicamente rilevanti per la costituzione e l’identificazione di enti giuridici.

2Per enti giuridici s’intendono:

1. le imprese individuali (art. 932 cpv. 1 e 3);

2. le società in nome collettivo (art. 552 segg.);

3. le società in accomandita (art. 594 segg.);

4. le società anonime (art. 620 segg.);

5. le società in accomandita per azioni (art. 764 segg.);

6. le società a garanzia limitata (art. 772 segg.);

7. le società cooperative (art. 828 segg.);

8. le associazioni (art. 60 segg. del Codice civile1);

9. le fondazioni (art. 80 segg. del Codice civile);

10. le società in accomandita per investimenti collettivi di capitale (art. 98 segg. della legge del 23 giugno 20062 sugli investimenti collettivi, LICol);

11. le società d’investimento a capitale fisso (SICAF; art. 110 segg. LICol);

12. le società d’investimento a capitale variabile (SICAV; art. 36 segg. LICol);

1RS 210

2 RS 951.31

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