Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/142: Modifica del codice delle obbligazioni (Diritto del registro di commercio e adattamento del diritto della società anonima, della società a garanzia limitata e della società cooperativa) e del diritto della sorveglianza dei revisori · 68 pagine

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3 Ripercussioni

3.1 Per la Confederazione e i Cantoni

Per poter stimare i costi della prevista modernizzazione del registro di commercio ci si può basare sui dati empirici riguardanti l’introduzione e la gestione del registro elettronico dello stato civile «Infostar». Per la realizzazione e lo sviluppo di Infostar sono stati investiti complessivamente circa 20 milioni di franchi. I costi di gestione per l’organizzazione iniziale ammontano a circa 750 000 franchi e cinque posti di lavoro a tempo pieno all’anno.

Al momento, le autorità del registro di commercio necessitano, per la gestione annua e il supporto informatico, di circa mezzo milione di franchi e di due posti di lavoro a tempo pieno per quanto riguarda la Confederazione nonché di circa tre milioni di franchi e 10 posti di lavoro a tempo pieno per quanto riguarda i Cantoni. La sostituzione degli attuali sistemi informatici verrebbe a costare alla Confederazione nei prossimi anni circa un milione di franchi, mentre i Cantoni dovrebbero prevedere investimenti pari a 7-10 milioni di franchi.

La Confederazione continuerà a finanziarsi attraverso la sua quota di emolumenti in materia di registro di commercio (cfr. art. 939 cpv. 2 lett. e). Secondo il diritto vigente, detta quota ammonta al 15 per cento ed è prevista dalla pertinente ordinanza159. Gli investimenti iniziali per lo sviluppo e la realizzazione del sistema informatico unificato ammonteranno a circa 4-6 milioni di franchi. Per la migrazione dei dati dal registro di commercio cantonale al registro nazionale svizzero si dovranno prevedibilmente creare tre posti di lavoro a tempo pieno. Per completare la migrazione e la strutturazione dei dati ci vorranno più di cinque anni e durante questo periodo la gestione attuale dovrà essere portata avanti in parallelo, almeno in parte.

Occorrerà valutare se sia necessario adeguare la quota di emolumenti spettante alla Confederazione, poiché i Cantoni potranno risparmiare costi di gestione, mentre la Confederazione dovrà assumersi spese maggiori.

Le modifiche concernenti il sistema di garanzia della qualità delle imprese di revisione che non effettuano revisioni per società con azioni quotate in borsa (cfr. sopra

n. 2.4.2.1) e la sorveglianza differenziata delle imprese di revisione estere (cfr. sopra

n. 2.4.2.2) non avranno ripercussioni per i Cantoni perché l’attività dell’Autorità federale di sorveglianza dei revisori (ASR) è svolta a livello federale. Neppure la Confederazione subirà ripercussioni: i costi della sorveglianza saranno sostenuti dalle imprese di revisione sottoposte a sorveglianza (cfr. art. 21 LSR e art. 37 segg. OSRev160).

3.2 Per l’economia

Il presente avamprogetto di legge comporta alcune agevolazioni per gli enti giuridici in Svizzera. Per le deliberazioni riguardanti il loro statuto, gli enti giuridici in forma di società anonima, Sagl e società cooperativa con una struttura semplice potranno avvalersi della semplice forma scritta (cfr. art. 647 cpv. 2, art. 777 cpv. 3, art. 830 cpv. 2). Anche la deliberazione dell’organo supremo di sciogliere l’ente giuridico e

159 Art. 23 cpv.. 1 dell’ordinanza del 3 dicembre 1954 sulle tasse in materia di registro di commercio (RS 221.411.1).

160 Ordinanza sui revisori del 22 agosto 2012 (OSRev; RS 221.302.3).