Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/142: Modifica del codice delle obbligazioni (Diritto del registro di commercio e adattamento del diritto della società anonima, della società a garanzia limitata e della società cooperativa) e del diritto della sorveglianza dei revisori · 68 pagine
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5 Aspetti giuridici
5.1 Costituzionalità
Nonostante i registri riguardino sostanzialmente il diritto pubblico, il presente disegno di legge si fonda sull’articolo 122 della Costituzione federale166, che assegna alla Confederazione la competenza nel campo del diritto civile e della procedura civile. Le disposizioni in materia di registro di commercio (art. 927 segg.) sono in stretto rapporto con il diritto civile, poiché permettono segnatamente un’applicazione efficace e uniforme del diritto in materia di associazioni, fondazioni, società e ditte commerciali. Di conseguenza, il Tribunale federale qualifica tali disposizioni come diritto pubblico complementare o diritto civile federale formale e le fa rientrare nel diritto civile167.
La Confederazione ha competenza legislativa globale con effetto derogatorio a posteriori nel campo del diritto civile e della procedura civile168. Quindi, ove lo ritenga necessario per un’applicazione corretta e uniforme del diritto civile e della procedura civile, può imporre prescrizioni di tipo organizzativo ai Cantoni (art. 928 cpv. 1 CO, art. 165 ORC). In materia di registro di commercio, potrebbe addirittura creare un ufficio federale del registro di commercio (cfr. n. 1.3.1). A questo riguardo, tuttavia, il Parlamento dovrebbe modificare in particolare l’articolo 927 del Codice delle obbligazioni (cfr. art. 928), il quale prevede espressamente che siano i Cantoni a tenere il registro di commercio.
Le modifiche riguardanti il sistema di garanzia della qualità delle imprese di revisione che non effettuano revisioni per società con azioni quotate in borsa (cfr. sopra
n. 2.4.2.1), e quelle relative alla sorveglianza differenziata delle imprese di revisione estere (cfr. sopra n. 2.4.2.2) si basano sugli articoli 94 e 95 della Costituzione federale (principi dell’ordinamento economico e attività economica privata)169.
5.2 Conciliabilità con gli impegni internazionali della Svizzera
L’Ufficio federale del registro di commercio partecipa ai convegni dello «European Commerce Registers' Forum»170. La Svizzera cerca di non restare ai margini degli sviluppi internazionali in materia di registro di commercio, ad esempio nel campo del commercio elettronico, pur non avendo sottoscritto alcun impegno internazionale in materia.
Neppure gli accordi bilaterali I e II del 1999 e 2004 con l’Unione Europea comportano un obbligo per la Svizzera di organizzare il registro di commercio in un deter-
166 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101).
167 DTF 137 III 217 consid. 2.4.1.4, pag. 223 con ulteriori rinvii.
168 Cfr. CHRISTOPH LEUENBERGER in merito agli art. 122 N 4 e 11, in: BERNHARD EHRENZELLER/ PHILIPPE MASTRONARDI/RAINER J. SCHWEIZER/ KLAUS A. VALLENDER, Die Schweizerische Bundesverfassung, Kommentar, 2a edizione, S. Gallo/Zurigo, 2008; CLEMENS MEISTERHANS, Prüfungspflicht und Kognitionsbefugnis der Handelsregisterbehörde, Zurigo 1996, pag. 24.
169 Cfr. il messaggio del Consiglio federale del 23 giugno 2004 concernente la modifica del Codice delle obbligazioni (Obbligo di revisione del diritto societario) e la legge federale sull’abilitazione e la sorveglianza dei revisori, FF 2004 3545, 3682.
170 Cfr. : http://www.ecrforum.org.