Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/142: Modifica del codice delle obbligazioni (Diritto del registro di commercio e adattamento del diritto della società anonima, della società a garanzia limitata e della società cooperativa) e del diritto della sorveglianza dei revisori · 68 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 65Fedlex · Rapporto esplicativo

di metterlo in liquidazione non dovrà più risultare da atto pubblico (cfr. art. 736 n. 2, art. 821 cpv. 2). Di conseguenza, gli impegni finanziari e di tempo richiesti per l’atto pubblico non saranno più necessari e le riunioni plenarie dell’organo supremo dell’ente giuridico potranno essere organizzate con molta rapidità.

Sono previste anche altre agevolazioni, come ad esempio la semplificazione formale della cessione di quote sociali tra i soci di una Sagl (cfr. art. 785 cpv. 1), l’uniformazione dei contenuti obbligatori dello statuto (cfr. art. 626, art. 776, art. 832) o la semplificazione delle disposizioni concernenti la procura (cfr. art. 458 segg.).

Il registro elettronico nazionale di commercio (cfr. art. 928) e la creazione di un registro delle persone a esso collegato (cfr. art. 928b) porteranno a un’applicazione più uniforme del diritto civile federale e alla soppressione delle trasmissioni di dati soggette a incovenienti. Ciò permetterà di migliorare la qualità delle informazioni del registro di commercio, come pure la certezza del diritto. In merito al finanziamento in particolare del registro di commercio nazionale svizzero e della corrispondente infrastruttura nazionale, si veda il precedente numero 3.1.

Generosi periodi di transizione consentiranno a tutti gli interessati di adeguarsi alle nuove disposizioni, anche per quanto riguarda l’introduzione dell’atto pubblico per lo statuto delle società cooperative o quella del registro di commercio esclusivamente elettronico.

L’ampliamento della sorveglianza statale sulle imprese di revisione che non effettuano revisioni di società per azioni quotate in borsa (cfr. n. 2.4.2.1) comporta maggiori costi che saranno sostenuti dalle imprese di revisione sorvegliate (art. 21 LSR e art. 37 segg. OSRev). Tuttavia, a fronte di questi maggiori oneri, che interesseranno un numero presumibilmente limitato di imprese di revisione, si avrà una qualità decisamente migliore della revisione e quindi anche della rendicontazione delle imprese sottoposte a revisione161. Ciò permette di perfezionare i controlli delle imprese e le basi decisionali per gli investimenti, il che contribuirà a evitare o contenere perdite inutili. Inoltre, i maggiori costi sopra citati saranno in parte compensati dalla rinuncia al sistema interno di garanzia della qualità nelle imprese di revisione che effettuano solo revisioni limitate (cfr. quanto detto in merito all’art. 6 cpv. 1bis D-LSR) e dall’abolizione del rinnovo dell’abilitazione ogni cinque anni finora in vigore (art. 3 cpv. 2 D-LSR).

161 Cfr. in merito all’utilità del rendiconto e della revisione contabile, le argomentazioni contenute nei messaggi del Consiglio federale del 23 giugno 2004 concernente la modifica del Codice delle obbligazioni (Obbligo di revisione del diritto societario) e la legge federale sull’abilitazione e la sorveglianza dei revisori, FF 2004 3545, 3551 seg., e del

21 dicembre 2007 concernente la modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima e diritto contabile; adeguamento del diritto della società in nome collettivo, della società in accomandita, della società a garanzia limitata, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), FF 2008 1321 segg., 1353 seg.