Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/147: Soppressione del limite massimo per il contributo di solidarietà dell'assicurazione contro la disoccupazione · 8 pagine
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Il 25 settembre 2012 il Consiglio degli Stati ha seguito la raccomandazione della CSSS-S senza controprogetto.
1.2 Motivazione e valutazione della nuova regolamentazione proposta
Per far fronte al debito accumulato dall’AD, nell’ambito della quarta revisione parziale della LADI è stato temporaneamente introdotto, dal 1° gennaio 2011, un contributo di solidarietà dell’1 per cento sulla parte di salario non assicurata situata tra il guadagno massimo assicurato e due volte e mezzo questo importo, ossia attualmente tra 126 000 e 315 000 franchi. Al fine di accelerare il processo di risanamento dell’assicurazione contro la disoccupazione, in futuro il contributo di solidarietà sarà riscosso su tutte le parti di salario che superano i 126 000 franchi. La mozione è appoggiata a grande maggioranza dal Consiglio nazionale e dal Consiglio degli Stati.
In presenza di un tasso di disoccupazione medio del 3,2 per cento, l’AD può ammortizzare, con l’attuale limite massimo, circa 300 milioni di franchi all’anno del suo debito. Questo importo comprende il contributo di solidarietà e un’eccedenza dell’esercizio corrente2. Una soppressione del limite massimo consentirebbe di generare tramite il contributo di solidarietà, con un tasso di disoccupazione medio del 3,2 per cento, oltre 90 milioni di franchi all’anno supplementari per il risanamento del debito. A queste condizioni, l’importo destinato all’ammortamento del debito aumenterebbe da 300 a circa 400 milioni di franchi all’anno. Conformemente alla disposizione transitoria adottata con l’ultima revisione della LADI, il contributo di solidarietà verrà riscosso fino alla fine dell’anno nel quale il capitale proprio del fondo di compensazione, dedotto il capitale di esercizio necessario per la gestione, non avrà raggiunto almeno 0,5 miliardi di franchi.
Una soppressione del limite massimo per il contributo di solidarietà consente di far partecipare in maniera proporzionale all’ammortamento del debito anche la parte di salario che supera i 315 000 franchi. Tutte le parti di salario che superano i 126 000 franchi vengono così trattate in percentuale allo stesso modo. La soppressione del limite massimo contribuisce inoltre a far sì che anche la parte di salario situata tra 126 000 e 315 000 franchi sia tassata meno a lungo con il contributo di solidarietà.
1.3 Attuazione
Il Parlamento auspica che la soppressione del limite massimo entri in vigore il più rapidamente possibile. La modifica dei contributi deve essere obbligatoriamente effettuata all’inizio dell’anno. La modifica delle aliquote di contribuzione durante l’anno comporterebbe infatti un importante onere amministrativo e finanziario, soprattutto per le aziende ma anche per l’AD. Inoltre, le modifiche devono essere annunciate con diversi mesi d’anticipo affinché i datori di lavoro possano pianificare ed effettuare tempestivamente i necessari adeguamenti nel versamento dei salari. Le casse di compensazione dell’AVS devono, a loro volta, adeguare i propri programmi e moduli, comunicare le opportune informazioni ed effettuare maggiori controlli. Di conseguenza, la prossima data possibile per l’entrata in vigore è il 1° gennaio 2014.
2 In presenza di un tasso di disoccupazione del 3,2 per cento, le entrate derivanti dai contributi ordinari del 2,2 per cento, dedotte le spese per l’AD, comportano un’eccedenza dell’esercizio corrente.