Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/147: Soppressione del limite massimo per il contributo di solidarietà dell'assicurazione contro la disoccupazione · 8 pagine

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che supera il guadagno massimo assicurato; la competenza del Consiglio federale di riscuotere un contributo massimo dell’1 per cento secondo l’articolo 90c capoverso 1 è soppressa.

Il contributo ordinario del 2,2 per cento attualmente in vigore serve a equilibrare l’esercizio corrente. Per far fronte al debito accumulato, dal 1° gennaio 2011 è riscosso un contributo di solidarietà dell’1 per cento. Questo contributo sarà d’ora in poi applicato a tutta la parte di salario che supera il guadagno massimo assicurato.

Le modifiche dell’articolo 90c capoverso 1 LADI e della disposizione transitoria fanno sì che il contributo di solidarietà non sia più riscosso esclusivamente sulla parte di salario situata tra il guadagno massimo assicurato e due volte e mezzo questo importo (tra 126 000 e 315 000 fr.). Esse sopprimono il limite massimo per la parte di salario soggetta al contributo di solidarietà.

3 Ripercussioni

3.1 Ripercussioni per l’economia

Prima della quarta revisione parziale della LADI, le finanze del fondo dell’AD, che è tuttora pesantemente indebitato, non erano più equilibrate. La quarta revisione parziale della LADI ha permesso di ripristinare l’equilibrio finanziario tra le spese e le entrate e, parallelamente, di iniziare ad ammortizzare il debito (situazione nell’ottobre 2012: 5,4 miliardi di franchi).

Gli oneri supplementari legati a una soppressione del limite massimo riguardano la parte di salario che supera i 315 000 franchi. Nel 2010 le persone attive soggette all’AVS il cui reddito superava i 315 000 franchi hanno versato contributi all’AD per un importo medio dello 0,80 per cento della somma totale dei salari. Con la soppressione del limite massimo per il contributo di solidarietà, i contributi all’AD avrebbero raggiunto una quota dell’1,26 per cento. I costi salariali accessori delle persone con un reddito superiore a 315 000 franchi aumentano così di 0,46 punti percentuali, versati per metà dal lavoratore e per metà dal datore di lavoro.

In termini di importi concreti in franchi, la soppressione del limite massimo per il contributo di solidarietà comporta, nel caso di un reddito annuo di 400 000 franchi, un onere supplementare mensile di 35 franchi sia per i datori di lavoro che per i lavoratori. Nel caso di un reddito annuo di un milione di franchi, questo onere corrisponde a 285 franchi per entrambi. La parte di salario fino a 315 000 non è soggetta a un aggravio supplementare.

L’onere supplementare gravante sul fattore di produzione lavoro in questa classe di salari non è quindi di per sé trascurabile, ma è troppo esiguo per avere ripercussioni negative percepibili quali la delocalizzazione di posti di lavoro. Inoltre, la soppressione del limite massimo contribuisce a far sì che il contributo di solidarietà sia abrogato più rapidamente. Quanto prima sarà ammortizzato il debito dell’AD, tanto più rapidamente potrà essere sgravata la parte di salario che supera i 126 000 franchi. A lungo termine, la soppressione del limite massimo allevierà l’onere dei lavoratori che percepiscono un salario situato tra 126 000 e 315 000 franchi.

Nel 2010, appena l’1 per cento dei lavoratori guadagnava più di 315 000 franchi; nello stesso anno, la somma dei salari di questa categoria di redditi rappresentava l’1,7 per cento di tutti i salari soggetti all’AVS.