Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/147: Soppressione del limite massimo per il contributo di solidarietà dell'assicurazione contro la disoccupazione · 8 pagine

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1.4 Interventi parlamentari

Le modifiche proposte nel presente rapporto attuano la mozione 11.3755

«Risanamento dell’assicurazione contro la disoccupazione» (CET-N: attuata il 13marzo 2012; CET-S: attuata il 25 settembre 2012).

2 Spiegazioni dei singoli articoli

Art. 90c cpv. 1 Rischio congiunturale (tenore attuale)

1Se, alla fine dell’anno, il livello d’indebitamento del fondo di compensazione raggiunge il 2,5 per cento della somma dei salari soggetti a contribuzione, il Consiglio federale presenta, entro un anno, una revisione della legge che introduca una nuova regolamentazione del finanziamento. Aumenta dapprima l’aliquota di contribuzione fissata nell’articolo 3 capoverso 2 di 0,3 punti percentuali al massimo e il salario soggetto a contribuzione sino a due volte e mezzo il guadagno assicurato. Il contributo riscosso sulla parte di salario situata tra il guadagno massimo assicurato e due volte e mezzo questo importo non può superare l’1 per cento.

Art. 90c cpv. 1 Rischio congiunturale (nuovo tenore)

1Se, alla fine dell’anno, il livello d’indebitamento del fondo di compensazione raggiunge il 2,5 per cento della somma dei salari soggetti a contribuzione, il Consiglio federale presenta, entro un anno, una revisione della legge che introduca una nuova regolamentazione del finanziamento. Aumenta dapprima l’aliquota di contribuzione fissata nell’articolo 3 capoverso 2 di 0,3 punti percentuali al massimo e sottopone all’obbligo di contribuzione il salario che supera il guadagno massimo assicurato. Il contributo riscosso sulla parte di salario che supera il guadagno massimo assicurato non può eccedere l’1 per cento.

Nell’ambito della terza revisione parziale della LADI del 2003 si era fatto in modo, con l’introduzione dell’articolo 90c, che il Consiglio federale debba avviare una revisione della legge qualora il fondo dell’AD raggiunga il 2,5 per cento della somma dei salari soggetti a contribuzione (ossia 6,9 miliardi di franchi nel 2012). Il Consiglio federale aumenta temporaneamente l’aliquota di contribuzione di 0,3 punti percentuali al massimo e riscuote d’ora in poi un contributo dell’1 per cento al massimo su tutta la parte di salario che supera il guadagno massimo assicurato. Con la regolamentazione dell’aumento temporaneo dei contributi si intende evitare che il debito dell’AD cresca ulteriormente durante i lavori di revisione.

Disposizione transitoria della modifica del 19 marzo 2010 della legge sull’assicurazione contro la disoccupazione (tenore attuale)

Fino alla fine dell’anno nel quale il capitale proprio del fondo di compensazione, dedotto il capitale di esercizio necessario per la gestione, raggiunge almeno 0,5 miliardi di franchi, è riscosso un contributo dell’1 per cento sulla parte di salario situata tra il guadagno massimo assicurato e due volte e mezzo questo importo; la competenza del Consiglio federale di riscuotere un contributo massimo dell’1 per cento secondo l’articolo 90c capoverso 1 è soppressa.

Disposizione transitoria della modifica del 19 marzo 2010 della legge sull’assicurazione contro la disoccupazione (nuovo tenore)

Fino alla fine dell’anno nel quale il capitale proprio del fondo di compensazione, dedotto il capitale di esercizio necessario per la gestione, raggiunge almeno 0,5 miliardi di franchi, è riscosso un contributo dell’1 per cento sulla parte di salario