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Consultazione 2012/153: Ordinanza svizzera sul sistema d'informazione centrale visti (C-VIS) e sul sistema nazionale visti (ORBIS) · 56 pagine

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Ordinanza sul sistema centrale d’informazione visti (C-VIS) e sul sistema nazionale d’informazione visti (ORBIS) (Ordinanza VIS, OVIS)

del …

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 109e della legge federale del 16 dicembre 20051 sugli stranieri (LStr),

ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina:

a. la responsabilità sul sistema nazionale d’informazione visti (ORBIS) e sul suo contenuto;

b. i diritti d’accesso delle autorità riguardo al sistema nazionale d’informazione visti;

c. i diritti d’accesso delle autorità al sistema centrale d’informazione visti (C-VIS);

d. la procedura di trasmissione dei dati del C-VIS dal punto d’accesso centrale alle autorità di cui agli articoli 17 e 18;

e. il trattamento e la durata di conservazione dei dati;

f. i diritti delle persone interessate;

g. la sicurezza dei dati, il ruolo dei consulenti in materia di protezione dei dati e la vigilanza sul trattamento dei dati.

Art. 2 Definizioni

Ai sensi della presente ordinanza s’intende per:

a. ORBIS: il sistema nazionale d’informazione visti;

b. VIS Mail: il sistema di comunicazione che consente, attraverso l’infrastruttura del C-VIS, la trasmissione di informazioni tra Stati nei cui confronti è entrato in vigore il regolamento (CE) n. 767/20082 (regolamento VIS CE);

RS ……

1 RS 142.20

2 Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 lug. 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui 2009–2110