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Consultazione 2012/153: Ordinanza svizzera sul sistema d'informazione centrale visti (C-VIS) e sul sistema nazionale visti (ORBIS) · 56 pagine

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2. i servizi incaricati della gestione del sistema informatizzato di ricerca RIPOL: per l’identificazione delle persone nell’ambito del controllo delle segnalazioni RIPOL ai sensi dell’ordinanza RIPOL del 15 ottobre 20089,

3. i servizi competenti in materia di corrispondenza internazionale e la Centrale operativa: per l’identificazione delle persone in relazione con i compiti nel settore dello scambio intercantonale e internazionale delle informazioni di polizia e per l’esame delle misure di respingimento destinate a salvaguardare la sicurezza interna ed esterna della Svizzera,

4. i servizi competenti della Polizia giudiziaria federale:

– per l’identificazione delle persone nell’ambito dell’assistenza amministrativa, in occasione di inchieste della polizia di sicurezza e della polizia giudiziaria nonché nell’ambito dello scambio intercantonale e internazionale delle informazioni di polizia,

– per la verifica dell’idoneità di una persona a beneficiare di un programma di protezione dei testimoni e per stabilire un’analisi dei rischi,

5. il servizio competente in materia di documenti d’identità e di ricerche di persone scomparse: per le ricerche concernenti la dimora di queste persone,

6. il servizio incaricato della gestione dell’AFIS: per l’identificazione di persone ai sensi dell’articolo 102 capoverso 1 LStr,

7. il servizio competente presso l’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro: per l’identificazione delle persone e l’accertamento del loro statuto di dimora effettuati nell’ambito dei suoi compiti legali nella lotta contro il riciclaggio di denaro, i reati anteriori, la criminalità organizzata e il finanziamento del terrorismo di cui all’articolo 23 della legge federale del 10 ottobre 199710 sul riciclaggio di denaro;

g. le autorità migratorie cantonali e comunali e le autorità cantonali di polizia:

per l’adempimento dei loro compiti in materia di stranieri;

h. gli uffici di stato civile e le loro autorità di vigilanza nonché l’Ufficio

federale dello stato civile: per l’esame della regolarità del soggiorno in Svizzera dei fidanzati che non sono ancora cittadini svizzeri e per la comunicazione all’autorità competente dell’identità dei fidanzati che non hanno fornito prova del loro soggiorno regolare;

i. i seguenti servizi dell’Ufficio federale di giustizia (UFG):

1. l’Ambito direzionale Assistenza giudiziaria internazionale, in relazione con procedure di assistenza giudiziaria internazionale ai sensi della legge federale del 20 marzo 198111 sull’assistenza internazionale in materia penale,

9 RS 361.0

10 RS 955.0

11 RS 351.1