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Consultazione 2012/153: Ordinanza svizzera sul sistema d'informazione centrale visti (C-VIS) e sul sistema nazionale visti (ORBIS) · 56 pagine

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c. Stato terzo: Stato che non è membro né dell’Unione europea (UE) né dell’Associazione europea di libero scambio (AELS);

d. Stato Schengen: Stato vincolato da uno degli accordi d’associazione a Schengen; detti accordi figurano all’allegato I paragrafo 1;

e. Stato Dublino: Stato vincolato da uno degli accordi d’associazione a Dublino; detti accordi figurano all’allegato I paragrafo 2.

Capitolo 2: Sistema nazionale d’informazione visti (ORBIS)

Sezione 1: Responsabilità, scopo e struttura del sistema ORBIS

Art. 3 Responsabilità e scopo del sistema ORBIS

1L’Ufficio federale della migrazione (UFM) è responsabile del sistema ORBIS, che serve ai seguenti scopi:

a. registrare e conservare i dati relativi alle domande di visto;

b. trasferire nel C-VIS i dati registrati in applicazione del regolamento VIS CE3;

c. dare accesso ai dati del C-VIS.

2Eroga un regolamento sul trattamento che definisce segnatamente le misure necessarie per garantire la protezione e la sicurezza dei dati.

Art. 4 Contenuto e struttura di ORBIS

1ORBIS contiene i dati relativi a ogni domanda di visto ricevibile, definiti nell’allegato 2.

2I dati registrati in ORBIS in applicazione del regolamento VIS CE4 sono trasferiti mediante la procedura informatizzata al C-VIS.

3Tutte le modifiche e cancellazioni di dati registrati in ORBIS in applicazione del regolamento VIS CE sono trasferite mediante la procedura informatizzata al C-VIS per il tramite di ORBIS.

visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS), GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60; regolamento emendato dal regolamento (CE) n° 810/2009, GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1.

3 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 lett. b.

4 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 lett. b.