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Consultazione 2012/153: Ordinanza svizzera sul sistema d'informazione centrale visti (C-VIS) e sul sistema nazionale visti (ORBIS) · 56 pagine

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Sezione 2: Registrazione dei dati e trasferimento al C-VIS

Art. 5 Registrazione dei dati

1Qualora una domanda di visto sia ricevibile in virtù dell’articolo 19 del codice dei visti CE5, le autorità competenti per i visti registrano in ORBIS i dati della categoria I, quindi, in funzione dello svolgimento della procedura, i dati delle categorie II-VI figuranti nell’allegato 2, conformemente agli articoli 8-14 del regolamento VIS CE6.

2Se la domanda verte su un visto Schengen di tipo A o C ai sensi dell’articolo 11a lettere a-d dell’ordinanza del 22 ottobre 20087 concernente l’entrata e il rilascio del visto (OEV), i dati delle categorie I-VI sono trasferiti al C-VIS conformemente all’articolo 4 capoverso 2.

3Le autorità competenti in materia di visti registrano inoltre i dati della categoria VII menzionati nell’allegato 2. Questi dati non sono trasmessi al C-VIS.

Art. 6 Registrazione da parte di terzi

La registrazione di determinati dati può essere delegata a fornitori di servizi conformemente all’articolo 98b LStr e all’articolo 15a OEV.

Art. 7 Registrazione in caso di rappresentanza di un altro Stato Schengen

1Qualora registri i dati relativi a una domanda di visto in qualità di rappresentante di un altro Stato Schengen, l’autorità svizzera indica in ORBIS il nome dello Stato rappresentato.

2Se l’autorità di cui al capoverso 1 rilascia, rifiuta, revoca, annulla o proroga un visto oppure interrompe l’esame della domanda di visto, il nome dello Stato Schengen rappresentato è comunicato automaticamente al C-VIS.

Art. 8 Proprietà dei dati trasferiti al C-VIS

1La Svizzera è proprietaria dei dati registrati dalle autorità svizzere competenti per i visti che sono trasferiti nel C-VIS al momento del deposito della domanda di visto e della relativa decisione.

2Le autorità competenti in materia di visti sono autorizzate a copiare le impronte digitali figuranti in un fascicolo del C-VIS relativo a una domanda e a integrarle in un nuovo fascicolo relativo a una domanda. Diventano proprietarie del fascicolo così creato.

5Regolamento CE n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 lug. 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti), nella versione della GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1.

6Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 lett. b.

7 RS 142.204