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Consultazione 2012/153: Ordinanza svizzera sul sistema d'informazione centrale visti (C-VIS) e sul sistema nazionale visti (ORBIS) · 56 pagine

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Art. 9 Collegamenti tra fascicoli relativi alla domanda

1Le autorità competenti per i visti sono autorizzate a creare o sopprimere collegamenti tra fascicoli relativi a una domanda a motivo dell’appartenenza dei richiedenti alla medesima famiglia o perché viaggiano in gruppo conformemente all’articolo 8 paragrafo 4 del regolamento VIS CE8.

2L’autorità svizzera che ha registrato i dati di un fascicolo relativo a una domanda di visto è autorizzata, conformemente all’articolo 8 paragrafo 3 del regolamento VIS CE, a collegarlo a uno o più altri fascicoli dello stesso richiedente o a sopprimere tali collegamenti.

Sezione 3: Accesso in rete al sistema ORBIS (art. 109c LStr)

Art. 10

1I servizi seguenti possono accedere in rete ai dati del sistema ORBIS per svolgere i compiti assegnati loro:

a. presso l’UFM:

1. la Divisione Ammissione Dimora e la Divisione Entrata: nel quadro dei compiti legati al settore dei visti, dei documenti di viaggio e dell’identificazione,

2. l’Ambito direzionale Asilo: nel quadro dell’esame delle domande d’asilo,

3. il Servizio dei fascicoli: ai fini dell’archiviazione,

4. la Sezione informatica e statistica: per effettuare le statistiche sui visti,

5. la Divisione Ammissione Mercato del lavoro: per esaminare le domande sottostanti al diritto in materia di stranieri;

b. i posti di confine delle polizie cantonali e il Corpo delle guardie di confine: per effettuare i controlli d’identità ed emanare visti eccezionali;

c. le rappresentanze svizzere all’estero e la Missione svizzera presso l’ONU a Ginevra: per l’esame delle domande di visto;

d. il Segretariato di Stato, la Direzione politica e la Direzione consolare del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE): per l’esame delle richieste di visto e dei ricorsi nella sfera di competenze del DFAE;

e. l’Ufficio centrale di compensazione: per l’esame delle domande di prestazioni e per l’assegnazione e la verifica del numero d’assicurato AVS;

f. presso l’Ufficio federale di polizia (fedpol):

1. il Servizio giuridico: per adottare eventuali misure di respingimento per la salvaguardia della sicurezza interna ed esterna della Svizzera conformemente agli articoli 67 capoverso 4 e 68 capoverso 3 LStr,

8 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 lett. b.