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Consultazione 2012/21: Revisione parziale della legge federale sui diritti politici (LDP) · 5 pagine

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b. il cognome e il nome con i quali la persona è politicamente o comunemente co-

nosciuta;

c. il sesso;

d. la data di nascita;

e. l’indirizzo, incluso il numero postale di avviamento;

f. i luoghi d’origine, inclusi i numeri postali di avviamento.

3 Ogni candidato deve dichiarare per scritto che accetta la proposta. Con la sua dichiarazione il candidato autorizza il Cantone a richiedere un numero specifico non decrittabile calcolato con cifratura a senso unico (mediante funzione di hash) sulla base del suo numero AVS di 13 cifre ai sensi degli articoli 50c e 50e della legge federale del 20 dicembre 19465 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. Se tale dichiarazione manca, il suo nome è stralciato.

4 Il numero codificato con funzione di hash può essere utilizzato soltanto dal servizio cantonale competente e dalla Cancelleria federale, e unicamente al fine di verificare che il candidato non figuri già su un’altra proposta di candidatura. Una volta che la validità delle nomine è stata accertata (art. 53), il servizio cantonale competente e la Cancelleria federale cancellano immediatamente tutti i numeri codificati con funzione di hash ottenuti.

Art. 24 cpv. 3 lett. b

Abrogata

Art. 29 cpv. 4

4 Dopo il secondo lunedì successivo al termine di presentazione delle candidature, le proposte non possono più essere modificate. È fatto salvo l’annullamento ufficiale di candidature plurime scoperte successivamente (art. 32a). Il diritto cantonale può limitare a una settimana il termine per la modifica.

Art. 32 cpv. 2

2 La Cancelleria federale pubblica in forma elettronica le liste con i cognomi e nomi ufficiali, l’anno di nascita, i luoghi d’origine e il domicilio dei candidati.

Art. 32a (nuovo) Annullamento di candidature

1 Se dopo che le proposte di candidatura sono state stabilite è scoperta una candidatura plurima, questa è dichiarata nulla su tutte le liste interessate:

a. dal Cantone, se lo stesso candidato figura su più di una lista di un circondario;

b. dalla Cancelleria federale, se lo stesso candidato figura su liste di più Cantoni.

5 RS 831.10