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Consultazione 2012/21: Revisione parziale della legge federale sui diritti politici (LDP) · 5 pagine

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2 I Cantoni interessati e la Cancelleria federale si comunicano immediatamente quali candidature sono state dichiarate nulle.

3 Per quanto possibile, i nomi delle persone la cui candidatura è stata dichiarata nulla sono stralciati dalle liste prima che queste siano pubblicate.

4 L’annullamento di una candidatura, se quest’ultima figura su liste già pubblicate, è pubblicato immediatamente nel Foglio ufficiale di tutti i Cantoni interessati e nel Foglio federale, con l’indicazione dei motivi dell’annullamento.

Art. 33 cpv. 2

2 I Cantoni provvedono affinché gli elettori ricevano un gioco completo di tutte le schede al minimo tre e al massimo quattro settimane prima del giorno dell’elezione.

Art. 36 Suffragi dati a persone decedute

I suffragi dati a candidati deceduti dopo che le proposte di candidatura sono state stabilite (art. 29 cpv. 4) contano come voti personali.

Art. 38 cpv. 2

2 Sono stralciati:

a. i suffragi in soprannumero, se il nome di un candidato figura più di due volte

sulla scheda;

b. tutti i nomi delle persone la cui candidatura plurima è stata dichiarata nulla do-

po che le proposte di candidatura sono state stabilite.

Art. 47 cpv. 1bis (nuovo)

1bis Il Cantone pubblica, in forma elettronica e nel Foglio ufficiale cantonale, tutte le candidature presentate all’autorità elettorale cantonale entro il quarantottesimo giorno precedente l’elezione. La pubblicazione indica almeno, per ogni candidato:

a. il cognome e il nome ufficiali;

b. il cognome e il nome con i quali la persona è politicamente o comunemente co-

nosciuta;

c. l’indirizzo, incluso il numero postale di avviamento;

d. i luoghi d’origine, inclusi i numeri postali di avviamento;

e. l’appartenenza partitica;

f. la professione.

Art. 62 cpv. 1 e 2, secondo periodo (nuovo)

1 Le liste devono essere man mano inviate per l’attestazione del diritto di voto al servizio competente secondo il diritto cantonale, ma in ogni caso per tempo, prima della scadenza del termine di referendum.