Progetto

Consultazione 2012/21: Revisione parziale della legge federale sui diritti politici (LDP) · 5 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 4Fedlex · Progetto

2 ... Rinvia ai mittenti prima del novantacinquesimo giorno del termine di referendum le liste che gli sono pervenute prima dell’ottantunesimo giorno di tale termine.

Art. 70 Disposizioni completive

1 Le disposizioni in materia di referendum inerenti alla firma (art. 61), all’attestazione del diritto di voto (art. 62) e al diniego dell’attestazione (art. 63) si applicano per analogia anche all’iniziativa popolare.

2 Prima dell’inizio del diciassettesimo mese del termine per la raccolta delle firme, il servizio competente secondo il diritto cantonale rinvia ai mittenti tutte le liste delle firme per iniziative popolari che gli sono pervenute per l’attestazione del diritto di voto prima del primo giorno del quattordicesimo mese.

Art. 85 (nuovo) Osservazione di votazioni

1 Il diritto cantonale prevede che gli aventi diritto di voto possono osservare la votazione e la determinazione dei risultati. L’osservazione non deve compromettere il segreto del voto e il regolare svolgimento della votazione. I Cantoni possono decidere di affidare a una commissione cantonale l’osservazione della votazione e della determinazione dei risultati.

2 Per quanto la Svizzera abbia emanato una dichiarazione d’intenti in un contesto multilaterale, il Consiglio federale può invitare organizzazioni ed enti internazionali e Stati esteri a incaricare i loro organi specializzati di osservare in Svizzera il rinnovo integrale del Consiglio nazionale.

Art. 87 cpv. 1 e 1bis (nuovo)

1 La Confederazione tiene statistiche sulle elezioni e votazioni federali. Tali statistiche, ripartite su base comunale, distrettuale e cantonale, informano:

a. per le elezioni: sul numero di voti ottenuti dai candidati e dalle liste elettorali;

b. per le votazioni: sul numero di voti a favore ottenuti dagli oggetti in votazione.

1bis Il Consiglio federale può ordinare altre rilevazioni statistiche sull’elezione al Consiglio nazionale e sulle votazioni.

II

La legge del 17 giugno 20056 sul Tribunale federale è modificata come segue:

Art. 46 cpv. 2

2 Questa disposizione non si applica nei procedimenti concernenti l’effetto sospensivo e altre misure provvisionali, né nell’esecuzione cambiaria, in materia di diritti po-

6 RS 173.110