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Consultazione 2012/25: Ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2) · 56 pagine

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1. sono documentabili e quantificabili;

2. non sono state conseguite né da un gestore di impianti in uno stabilimento (impresa) che conformemente all’articolo 43 o 45 partecipa al sistema di scambio di quote di emissioni (impresa SSQE) né da un’impresa soggetta a un impegno di riduzione; e

d. la realizzazione del progetto non ha avuto inizio prima della presentazione della domanda.

Art. 5 Convalida dei progetti di riduzione delle emissioni pianificati in

Svizzera

1 Chiunque pianifica un progetto di riduzione delle emissioni in Svizzera e intende chiederne l’attestato, deve fare convalidare a proprie spese il progetto da un organismo di convalida riconosciuto dall’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM).

2 L’organismo di convalida esamina se il progetto pianificato è conforme ai requisiti specificati nell’articolo 4.

3 L’organismo di convalida riassume i risultati dell’esame in un rapporto di convalida.

Art. 6 Domanda di rilascio di un attestato

La domanda di rilascio di un attestato per un progetto di riduzione delle emissioni in Svizzera deve essere corredata dal rapporto di convalida e da indicazioni riguardanti:

a. il progetto pianificato, comprese le misure di riduzione delle emissioni in esso previste;

b. le tecnologie impiegate nell’ambito del progetto pianificato;

c. i presunti costi e proventi del progetto pianificato;

d. il piano di monitoraggio, che definisce i metodi comprovanti la riduzione delle emissioni previsti nell’ambito del progetto pianificato;

e. il finanziamento del progetto.

Art. 7 Decisione in merito all’idoneità del progetto

In base al rapporto di convalida, l’UFAM decide se il progetto è idoneo al rilascio di un attestato.

Art. 8 Rapporto di monitoraggio

1 Il richiedente rileva sotto forma di rapporto di monitoraggio i dati comprovanti la riduzione delle emissioni richiesti conformemente al piano di monitoraggio.

2 A proprie spese, sottopone il rapporto di monitoraggio per verifica a un organismo di controllo riconosciuto dall’UFAM. Questa verifica non può essere effettuata dallo stesso organismo incaricato della convalida del progetto.