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Consultazione 2012/25: Ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2) · 56 pagine

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1. emissioni di gas serra nel 2015: al massimo il 100 per cento delle emissioni del 1990,

2. emissioni di gas serra nel 2019: al massimo il 90 per cento delle emissioni del 1990;

c. nel settore industriale:

1. emissioni di gas serra nel 2015: al massimo il 90 per cento delle emissioni del 1990,

2. emissioni di gas serra nel 2019: al massimo l’85 per cento delle emissioni del 1990.

2 In caso di mancato raggiungimento di un obiettivo intermedio, il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC), sentiti i Cantoni e le cerchie interessate, propone al Consiglio federale ulteriori misure.

Sezione 3: Computo delle riduzioni delle emissioni conseguite all’estero

Art. 3

Le riduzioni delle emissioni conseguite all’estero sono computate se sono attestate da un certificato di riduzione delle emissioni rilasciato nell’ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite del 9 maggio 19922 sui cambiamenti climatici e se l’allegato 1 punto 1 non esclude di considerarle.

Sezione 4: Attestato per le riduzioni delle emissioni conseguite in Svizzera

Art. 4 Attestato per progetti di riduzione delle emissioni in Svizzera

L’attestato può essere richiesto per un progetto di riduzione delle emissioni in Svizzera. L’attestato viene rilasciato se:

a. l’allegato 1 punto 2 non lo esclude;

b. il progetto:

1. non verrebbe realizzato senza il rilascio dell’attestato;

2. è conforme allo stato della scienza e della tecnica;

3. non beneficia già di altri aiuti finanziari ai sensi della presente ordinanza o di altre disposizioni legislative né percepisce fondi prelevati dai supplementi secondo l’articolo 15b della legge sull’energia del 26 giugno 19983;

c. le riduzioni delle emissioni:

2 RS 0.814.01

3 RS 730.0