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Consultazione 2012/25: Ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2) · 56 pagine
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1. emissioni di gas serra nel 2015: al massimo il 100 per cento delle emissioni del 1990,
2. emissioni di gas serra nel 2019: al massimo il 90 per cento delle emissioni del 1990;
c. nel settore industriale:
1. emissioni di gas serra nel 2015: al massimo il 90 per cento delle emissioni del 1990,
2. emissioni di gas serra nel 2019: al massimo l’85 per cento delle emissioni del 1990.
2 In caso di mancato raggiungimento di un obiettivo intermedio, il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC), sentiti i Cantoni e le cerchie interessate, propone al Consiglio federale ulteriori misure.
Sezione 3: Computo delle riduzioni delle emissioni conseguite all’estero
Art. 3
Le riduzioni delle emissioni conseguite all’estero sono computate se sono attestate da un certificato di riduzione delle emissioni rilasciato nell’ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite del 9 maggio 19922 sui cambiamenti climatici e se l’allegato 1 punto 1 non esclude di considerarle.
Sezione 4: Attestato per le riduzioni delle emissioni conseguite in Svizzera
Art. 4 Attestato per progetti di riduzione delle emissioni in Svizzera
L’attestato può essere richiesto per un progetto di riduzione delle emissioni in Svizzera. L’attestato viene rilasciato se:
a. l’allegato 1 punto 2 non lo esclude;
b. il progetto:
1. non verrebbe realizzato senza il rilascio dell’attestato;
2. è conforme allo stato della scienza e della tecnica;
3. non beneficia già di altri aiuti finanziari ai sensi della presente ordinanza o di altre disposizioni legislative né percepisce fondi prelevati dai supplementi secondo l’articolo 15b della legge sull’energia del 26 giugno 19983;
c. le riduzioni delle emissioni: