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Consultazione 2012/25: Ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2) · 56 pagine
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b. nei precedenti tre anni l’impresa ha prodotto ogni anno almeno il 10 per cento in meno di emissioni effettive di CO2 rispetto al percorso di riduzione pattuito.
2 L’attestato è rilasciato in misura corrispondente alla differenza tra lo schema di riduzione prestabilito, ridotto del 10 per cento, e le emissioni di CO2 prodotte effettivamente nell’anno in esame.
Art. 14 Gestione e scambio degli attestati
1 Gli attestati sono rilasciati elettronicamente e gestiti in una banca dati tenuta dall’UFAM.
2 Lo scambio degli attestati deve essere notificato all’UFAM.
3 L’UFAM esegue lo scambio in maniera elettronica.
4 La banca dati elabora le seguenti categorie di informazioni:
a. nome e indirizzo del richiedente, dell’organismo di convalida, dell’organismo di controllo e del proprietario dell’attestato;
b. la riduzione delle emissioni conseguita per ogni attestato;
c. dati fondamentali del progetto; e
d. indicazioni sull’acquisto e sulla vendita dell’attestato.
5 Il proprietario dell’attestato può, su richiesta, esaminare i dati riguardanti il suo attestato.
Sezione 5: Coordinamento delle misure di adattamento
Art. 15
1 L’UFAM coordina le misure di adattamento ai cambiamenti climatici rientranti nell’ambito di competenza della Confederazione.
2 Al riguardo, tiene conto delle misure di adattamento ai cambiamenti climatici disposte dai Cantoni.
3 I Cantoni informano periodicamente l’UFAM sulle loro misure di adattamento ai cambiamenti climatici.
Capitolo 2: Provvedimenti tecnici per ridurre le emissioni di CO2 negli edifici
Art. 16
1 I Cantoni riferiscono ogni anno all’UFAM sui provvedimenti tecnici da essi adottati per ridurre le emissioni di CO2 negli edifici.