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Consultazione 2012/25: Ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2) · 56 pagine
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3 Il rapporto di monitoraggio, verificato, va inoltrato all’UFAM la prima volta tre mesi dopo lo scadere dell’anno successivo alla decisione di cui all’articolo 7. I rapporti di monitoraggio seguenti vanno trasmessi all’UFAM almeno ogni tre anni.
Art. 9 Decisione in merito al rilascio dell’attestato
L’UFAM decide in merito al rilascio dell’attestato in base al rapporto di monitoraggio verificato.
Art. 10 Modifiche essenziali del progetto
1 Le modifiche essenziali apportate a progetto già avviato devono essere notificate all’UFAM.
2 Se necessario, l’UFAM dispone una nuova convalida del progetto.
Art. 11 Attestato per gestori di centrali e persone soggette all’obbligo di
compensazione
L’attestato è rilasciato, su richiesta, a gestori di centrali e persone soggette all’obbligo di compensazione delle emissioni di CO2 per i carburanti, se con i progetti che essi realizzano conseguono riduzioni di emissioni superiori al loro obbligo di compensazione.
Art. 12 Attestato per imprese con impegno di riduzione
1 A un’impresa che si impegna a raggiungere un obiettivo di emissione ai sensi dell’articolo 70 o 71, l’attestato è rilasciato se:
a. l’impresa è in grado di dimostrare in modo credibile che raggiungerà il suo obiettivo di emissione senza computare i certificati di riduzione delle emissioni; e
b. nei precedenti tre anni l’impresa ha prodotto ogni anno almeno il 10 per cento in meno di emissioni effettive di gas serra rispetto al percorso schema di riduzione fissato per l’impresa.
2 L’attestato è rilasciato in misura corrispondente alla differenza tra il percorso di riduzione prestabilito, ridotto del 10 per cento, e le emissioni di gas serra prodotte effettivamente nell’anno in esame.
Art. 13 Attestato per imprese che hanno sottoscritto un accordo volontario
1 A un’impresa che, senza aver fissato un obiettivo di emissione vincolante, nel quadro di un accordo volontario si impegna nei confronti della Confederazione a ridurre le emissioni di CO2, l’attestato è rilasciato se:
a. l’obiettivo pattuito e la rendicontazione sono conformi ai requisiti stabiliti nelle disposizioni sull’esenzione della tassa per le imprese con impegno di riduzione; e