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Consultazione 2012/27: Revisione parziale dell'ordinanza concernente l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di biocidi (ordinanza sui biocidi, OBioc) · 121 pagine
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dalla Commissione europea conformemente all’articolo 3 paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 528/2012.
4I seguenti termini ed espressioni vanno intesi ai sensi dell’articolo 2 OPChim11:
a. sostanza;
b. oggetto;
c. attività di ricerca e sviluppo orientata ai prodotti e ai processi;
d. ricerca e sviluppo scientifici.
5Ai fini dell’interpretazione corretta del regolamento (UE) n. 528/201212, al quale la presente ordinanza fa riferimento, si applicano le equivalenze secondo l’allegato 3.
6Per il resto, nella presente ordinanza i termini utilizzati in maniera divergente nelle leggi che reggono la presente ordinanza sono utilizzati ai sensi della LPChim.
Titolo prima dell’art. 3
Capitolo 2: Condizioni per l’immissione sul mercato
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 3 Obbligo di omologazione o comunicazione
1I biocidi possono essere immessi sul mercato o impiegati a titolo professionale o commerciale soltanto a condizione che siano omologati dall’organo di notifica.
2Per i biocidi importati a scopo professionale o commerciale, la condizione di cui al capoverso 1 deve essere soddisfatta nel periodo antecedente alla prima fornitura, rispettivamente al primo impiego.
3I seguenti biocidi possono essere immessi sul mercato o impiegati a titolo professionale o commerciale senza omologazione se sono stati comunicati all’organo di notifica secondo gli articoli 13c, 13d e 13f e se l’organo di notifica non ha formulato alcun parere entro il termine:
a. i biocidi omologati in uno Stato membro dell’UE o dell’AELS con la procedura semplificata secondo l’articolo 26 del regolamento (UE) n. 528/201213;
b. i biocidi appartenenti a una famiglia di biocidi omologata; o
c. i biocidi emessi a scopi di ricerca e sviluppo.
4I termini da rispettare secondo il capoverso 3 corrispondono a quelli dell’articolo 19 capoverso 2.
5Per l’utilizzazione di biocidi che sono costituiti da o contengono microrganismi geneticamente modificati o alloctoni, sono fatte salve le disposizioni dell’ordinanza
11 RS 813.11
12 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1b cpv. 3.
13 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1b cpv. 3.