Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/34: Revisione totale della legge federale sull'approvvigionamento economico del Paese (legge sull'approvvigionamento del Paese, LAP) · 51 pagine

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prezzi sui mercati europei. Essi non sono inoltre autorizzati ad attingere a queste scorte per stabilizzare i prezzi a livello nazionale.

5.4.2 Obblighi giuridici internazionali

Occorre tenere conto degli obblighi giuridici multilaterali assunti dalla Svizzera con l’Agenzia internazionale dell’energia (AIE) nel settore dell’AEP nell’ambito dell’Accordo del 18 novembre 1974 istitutivo di un programma internazionale dell’energia (RS 0.730.1). Non è escluso che in futuro si concludano accordi analoghi in altri settori per garantire l’approvvigionamento con obblighi corrispondenti (cfr. n. 2.8.3). Inoltre la Svizzera, elaborando la legge federale sull’AEP, deve tenere conto dei vincoli in materia di diritto commerciale nei confronti dell’OMC e dei suoi partner di libero scambio, in particolare l’UE, soprattutto se il finanziamento delle scorte obbligatorie avviene tramite dazi (cfr. n. 2.2.3) .

Visti gli accordi bilaterali sulla cooperazione in materia di AEP, conclusi in base al Trattato di unione doganale del 29 marzo 1923 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein (allegato 2; RS 0.631.112.514), il Liechtenstein si è impegnato, nel 1939, ad applicare direttamente, salvo alcune eccezioni, la legislazione svizzera in materia di approvvigionamento del Paese. Lo stesso vale per l’enclave tedesca di Büsingen, in base al Trattato del 23 novembre 1964 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania sull’inclusione del Comune di Büsingen am Hochrhein nel territorio doganale svizzero (art. 2 cpv. 1 lett. e; RS 0.631.112.136). Con questo trattato la Svizzera si è impegnata nei confronti della Repubblica federale di Germania a rifornire gli abitanti dell’enclave di Büsingen in caso di crisi. Inoltre la Svizzera in passato si è impegnata volontariamente, in virtù del diritto consuetudinario, a rifornire gli abitanti dell’enclave di Campione d’Italia in caso di crisi, trattandola come un Comune ticinese. Si parte quindi dal presupposto che anche Campione d’Italia, nel caso di un disciplinamento, dovrebbe applicare la legislazione svizzera sull’approvvigionamento del Paese.