Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/34: Revisione totale della legge federale sull'approvvigionamento economico del Paese (legge sull'approvvigionamento del Paese, LAP) · 51 pagine
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Il principio di proporzionalità è fondamentale anche per la scelta del momento in cui il Consiglio federale deve intervenire per far fronte alla minaccia di una grave penuria. Più le misure preventive di disciplinamento ingeriranno nella libertà economica, più imminente dovrà essere il rischio di una grave penuria con conseguenti ingenti danni economici.
5.2 Delega di competenze legislative
Secondo l’articolo 164 capoverso 2 Cost., competenze normative possono essere delegate mediante legge federale, sempreché la Costituzione non lo escluda. Nel presente avamprogetto di legge si conferiscono competenze al Consiglio federale affinché emani prescrizioni su determinati beni e servizi per porre rimedio a situazioni di grave penuria. Sia le misure preparatorie che le misure di disciplinamento, oltre a interferire nella libertà economica, possono riguardare un’ampia cerchia di persone e molte situazioni. Sono quindi fondamentalmente importanti ai sensi dell’articolo 164 capoverso 1 Cost. D’altra parte, l’AEP è un settore che presenta una particolare esigenza di flessibilità nella sua regolamentazione. Il ritmo sostenuto delle operazioni economiche richiede un opportuno potenziale di reazione in caso di situazioni di grave penuria. A ciò si aggiunge il fatto che spesso non si possono prevedere i problemi che si dovranno affrontare. Le autorità necessitano quindi di un ampio margine di manovra, in particolare quando devono scegliere i mezzi e le modalità d’intervento.
Secondo l’articolo 55 capoverso 3, il Consiglio federale, per porre rimedio a una situazione di grave penuria, può autorizzare l’UFAE a emanare prescrizioni di natura tecnica o amministrativa per l’esecuzione delle misure di approvvigionamento. La Costituzione federale autorizza in linea di principio la delega di competenze legislative da parte del Consiglio federale ai dipartimenti o a unità amministrative subordinate. Qualsiasi delega di competenze legislative a livello di ufficio federale deve essere espressamente prevista nella legge (art. 48 cpv. 2 LOGA, RS 172.010).
La norma derogatoria di cui all’articolo 32 conferisce al Consiglio federale la competenza di emanare ordinanze che modificano la legge. Se la Costituzione consenta di modificare la legge con un’ordinanza, è una questione controversa. L’opinione prevalente è che il legislatore federale sia in linea di principio autorizzato a delegare al Consiglio federale la competenza non soltanto di completare, ma anche di modificare una legge. La differenza tra modificare e completare una legge non è tale da giustificare l’autorizzazione della delega in un caso ma non nell’altro. Tanto più che la modifica – come nel presente caso – dovrà avvenire in circostanze straordinarie e per un periodo limitato in quanto dichiarazione di inefficacia provvisoria. Tuttavia, la norma derogatoria deve designare esattamente le disposizioni legali che il Consiglio federale deve modificare o dichiarare inefficaci mediante ordinanza e descrivere in che senso ed entro quali limiti si deve procedere alla modifica (cfr. n. 2.3.4).
5.3 Forma dell’atto
Secondo l’articolo 164 capoverso 1 Cost., tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto, in particolare quelle riguardanti diritti costituzionali, devono essere emanate sotto forma di legge federale. L’AEP è un settore che tocca i