Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/46: Strategia energetica 2050 · 145 pagine
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tivo e sono sufficientemente concretizzate a livello di contenuto, scopo e portata.121 Ciò vale anche per le nuove disposizioni di delega che riguardano in particolare gli obiettivi di aumento della produzione e di consumo e altri obiettivi (art. 2 cpv. 3, art. 4 cpv. 3, art. 43), la definizione di valori (limite), tassi di rimunerazione e importi di rimunerazione (art. 14 cpv. 4, art. 20 cpv. 2, art. 21 cpv. 3 e 4, art. 29 cpv. 1, art. 32 cpv. 3 e 4), il rilevamento e l’elaborazione di dati (art. 39 cpv. 3, art. 61, art. 62) e l’emanazione di norme di dettaglio nell’ambito del sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità per le energie rinnovabili, delle aste, della rimunerazione unica per gli impianti fotovoltaici, del sistema di rimunerazione per gli impianti di cogenerazione, e del rimborso del supplemento rete (art. 18 cpv. 4, art. 22 cpv. 2, art. 25 cpv. 4, art. 29 cpv. 1, art. 31 cpv. 3, art. 38 cpv. 5, art. 39 cpv. 3).
Mediante tali deleghe il testo della legge viene sgravato da disposizioni con grado di concretizzazione elevato. Le norme che devono essere definite al Consiglio federale sono costituite in gran parte da contenuti per i quali possono essere richieste rapide modifiche per tenere conto delle mutate condizioni di mercato o di sviluppi tecnici. Negli ambiti indicati il progetto di legge si limita quindi a descrivere l’oggetto normativo.
L’articolo 15 capoverso 1 e l’articolo 55 capoverso 1 LEne contengono altre possibilità di sottodelega limitate per il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC). Il progetto di legge contempla, infine, anche alcune sottodeleghe all’Ufficio federale dell’energia per questioni tecniche.
5.7 Protezione dei dati
Nello svolgimento della sua attività l’Ufficio federale dell’energia tiene conto dei diritti della persona costituzionalmente garantiti contenuti nella Legge federale sulla protezione dei dati (LPD)122. Conformemente all’articolo 17 LPD gli organi federali hanno il diritto di trattare dati personali se esiste una corrispondente base legale. Per il trattamento di dati personali degni di particolare protezione e di profili della personalità è richiesta generalmente una norma esplicita contenuta in una legge in senso formale. L’autorizzazione dell’Ufficio federale dell’energia al trattamento e alla conservazione elettronica di dati personali, compresi quelli degni di particolare protezione concernenti sanzioni amministrative e penali, viene sancita dall’articolo 61 del presente progetto di legge. Questa disposizione viene leggermente modificata dal punto di vista redazionale e contenutistico. L’articolo 39 capoverso 2 e 3 LEne contiene, inoltre, una base giuridica specifica per il rilevamento e il trattamento di dati necessari per l’applicazione del sistema di rimunerazione agli impianti di cogenerazione. Tale norma costituisce anche la base per accedere a tali dati, aspetto che acquisirà particolare rilevanza nei casi in cui per l’applicazione dovranno essere consultati i dati rilevati nell’ambito della garanzia d’origine.
Anche per la comunicazione dei dati personali da parte degli organi federali bisogna disporre, conformemente all’articolo 19 LPD, di fondamenti giuridici che devono riferirsi espressamente alla comunicazione, ovvero alla pubblicazione e alla trasmissione di dati a terzi. L’articolo 19 LPD vale sia lo scambio di dati tra organi federali sia per la comunicazione di dati ad autorità cantonali, comunali e straniere e a persone private nel Paese e
121 Cfr. messaggio concernente la legge sull’energia del 1998, op. cit., FF 1996 IV 1155.
122 RS 235.1