Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/46: Strategia energetica 2050 · 145 pagine

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Vengono patrocinati progetti e programmi finalizzati a fornire informazioni e consulenza all’opinione pubblica e alle autorità sull’approvvigionamento energetico ecologico ed economico, sull’impiego razionale dell’energia e sull’utilizzo delle energie rinnovabili (art. 47 LEne). La Confederazione promuove altresì appositi programmi di formazione e perfezionamento (art. 48 LEne). Nell’ambito dell’articolo 50 della legge sull’energia vengono sostenuti in primo luogo programmi cantonali d’incentivazione per l’utilizzo razionale dell’energia e delle fonti rinnovabili. Queste sovvenzioni costituiscono parte integrante del programma SvizzeraEnergia e, dal 2010, la promozione avviene principalmente attraverso una parte dei proventi della tassa sul CO2. La promozione deve contribuire al raggiungimento degli obiettivi in materia di consumo, di aumento della produzione di elettricità prodotta da fonti rinnovabili nonché degli obiettivi climatici.

Il finanziamento viene effettuato innanzitutto attraverso i contributi globali versati ai Cantoni. I contributi concessi vengono suddivisi mediante una chiave di ripartizione che tiene conto, nel limite del possibile, dell’efficacia delle misure e sottostanno a un certificato d’utilizzo e a una valutazione. I Cantoni devono integrare i contributi con una somma di almeno pari entità. In caso di finanziamento di singoli progetti i contribuiti ammontano al 40 per cento ed eccezionalmente al 60 per cento dei costi computabili. Le condizioni relative ai servizi sovvenzionati vengono definite tramite ordinanza e valutate periodicamente dall’Ufficio federale dell’energia.

Promozione della ricerca

Nel campo della ricerca di base, della ricerca applicata e dello sviluppo iniziale di nuove tecnologie energetiche (art. 49 LEne) viene portata avanti la promozione come fatto finora. Anche per queste sovvenzioni non sussiste ai sensi del rapporto sui sussidi del 2008120 nessuna necessità d’intervento dato che i principi del diritto omonimo sono rispettati.

La ricerca energetica acquista importanza sul lungo periodo perché attraverso lo sviluppo tecnologico si riduce l’impatto ambientale e vengono offerti nuovi impulsi all’economia. Poiché i prezzi dell’energia oggi tengono conto in modo insufficiente dei costi esterni (cambiamenti climatici, spese della sanità ecc.) e lo sviluppo e l’introduzione di nuove tecnologie energetiche richiedono generalmente molto tempo, spesso per l’economia il rischio di portare avanti delle ricerche in tale campo è troppo elevato.

La gestione dei contributi federali avviene attraverso i crediti annuali. Vengono presi in considerazione solo progetti conformi al Piano direttivo della ricerca energetica della Confederazione e alle rispettive direttive e per i quali si dispone di fonti di finanziamento di altro tipo insufficienti. Le prestazioni della Confederazione sono sussidiarie. I progetti di ricerca citati nell’articolo 49 capoverso 2 legge sull’energia (in particolare impianti e progetti pilota e di dimostrazione) vengono sostenuti con contributi del 40 per cento, eccezionalmente del 60 per cento, dei costi computabili.

5.6 Delega di competenze legislative

La nuova legge sull’energia, come quella precedente del 1998, contiene varie norme di delegazione per l’emanazione di prescrizioni a livello di ordinanza secondo l’articolo 182 Cost. Queste autorizzazioni a legiferare si concentrano su un determinato oggetto norma-

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