Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/46: Strategia energetica 2050 · 145 pagine
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del 1990. Finora non è stato ancora possibile definire un regime sostitutivo per il protocollo di Kyoto che scadrà nel 2012. Durante la conferenza sul clima delle Nazioni Unite di Durban si è deciso che il protocollo di Kyoto dovrà essere prorogato inizialmente dal 1° gennaio 2013 per un secondo periodo obbligatorio e che gli obiettivi di riduzione e la durata di tale periodo dovranno essere delineati nel corso della 18a Conferenza sul clima delle Nazioni Unite in programma per fine 2012 in Qatar. Il 23 dicembre 2011 il Parlamento svizzero ha approvato la base legale per la politica climatica della Svizzera dal 2013 al 2020 secondo cui entro il 2020 le emissioni di gas serra in Svizzera dovranno essere ridotte complessivamente del 20 per cento rispetto ai valori del 1990.
La Strategia energetica 2050 è orientata al raggiungimento e al rispetto degli impegni internazionali sopra descritti. Nella nuova legge sull’energia le misure esistenti per la promozione dell’efficienza e della protezione dell’ambiente in campo energetico vengono portate avanti e in parte potenziate. Per quanto riguarda la protezione del clima occorre precisare che con l’incentivazione degli impianti di cogenerazione non si crea alcuna contraddizione con gli impegni previsti in tale ambito. Da questo momento, infatti, i gestori che possono aderire al sistema di rimunerazione per gli impianti di cogenerazione (cfr. art. 31 LEne) dovranno compensare interamente le emissioni di CO2 prodotte (art. 22 cpv. 4bis legge sul CO2).
Gli impegni internazionali nell’ambito del commercio internazionale e del diritto in materia di aiuti non contrastano sostanzialmente con i meccanismi di incentivazione previsti dalla legge sull’energia. Nell’Accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative si stabilisce, inoltre, che le sovvenzioni sono passibili di azione legale solo qualora si tratti di sovvenzioni specifiche, ovvero di sovvenzioni il cui accesso sia esplicitamente limitato a certe imprese e determinati settori.
La conformità al diritto commerciale delle diverse misure deve essere pertanto valutata per ogni singolo caso. Per l’emanazione di disposizioni per l’esportazione e per l’esecuzione della legge bisogna assicurare che venga garantita la conformità con le regole internazionali.
5.3 Forma dell’atto
Il progetto contiene disposizioni importanti che stabiliscono norme di diritto le quali, conformemente all’articolo 164 capoverso 1 della Costituzione federale, devono essere emanate sotto forma di legge federale. La legge sull’energia segue quindi la procedura legislativa semplice.
5.4 Subordinazione al freno alle spese
Ai sensi dell’articolo 159 capoverso 3 lettera b Cost., le disposizioni in materia di sussidi contenute in leggi e decreti federali di obbligatorietà generale nonché i crediti d’impegno e le dotazioni finanziarie implicanti nuove spese uniche di oltre 20 milioni di franchi o nuove spese ricorrenti di oltre due milioni di franchi richiedono il consenso della maggioranza dei membri di ciascuna Camera. Conformemente alle raccomandazioni del Dipartimento federale delle finanze per l’attuazione del freno all’indebitamento, quest’ultimo deve comprendere nuove spese senza tenere conto del relativo finanziamento. Il fatto di privilegiare spese che possono essere coperte attraverso entrate con destinazione specifica