Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/46: Strategia energetica 2050 · 145 pagine
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programma d’incentivazione cantonale, condizione che viene soddisfatta da tutti i Cantoni.
Il sostegno alle attività della Confederazione da parte dei Cantoni attraverso misure cantonali ad hoc è invece molto importante soprattutto nei settori della mobilità e degli apparecchi. La maggior parte dei Cantoni possiede delle basi legali o un programma di incentivazione del trasporto pubblico. Per quanto riguarda il consumo di energia degli apparecchi elettrici le autorità cantonali (o comunali) hanno la facoltà di emanare delle prescrizioni per l’uso, ad es. limiti di orario e di potenza per l’illuminazione, l’utilizzo di impianti elettrici o per il riscaldamento elettrico degli spazi esterni.
5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
Sul fronte del diritto in materia di energia e del commercio di vettori energetici la Svizzera è legata a vari contratti e accordi bilaterali e multilaterali. A questo proposito va citato il contratto entrato in vigore nel 1998 relativo alla Carta dell’energia113 che obbliga la Svizzera ad attenuare le distorsioni di mercato e gli ostacoli alla concorrenza nell’attività economica nel settore dell’energia e ad emanare delle leggi a tale scopo. In base a un protocollo aggiuntivo, il protocollo della Carta dell’energia sull’efficienza energetica e sugli aspetti ambientali correlati114, la Svizzera deve formulare strategie e obiettivi politici volti a migliorare l’efficienza energetica, incoraggiare l’attuazione di nuovi approcci e metodi di finanziamento di investimenti destinati al risparmio di energia e alla protezione dell’ambiente correlata all’energia e sviluppare programmi di efficienza energetica adeguati. Per quanto riguarda il commercio di vettori energetici, beni di equipaggiamento in ambito energetico e servizi energetici fanno fede i principi basilari dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC)115, dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT)116, nonché il principio del trattamento della nazione più favorita e del trattamento nazionale. Per il commercio di vettori energetici e beni di equipaggiamento in ambito energetico tra Svizzera e UE si applica l’Accordo di libero scambio con la CE del 1972117 che prevede in particolare l’esenzione doganale sui prodotti industriali e vieta le restrizioni quantitative e le misure con effetto equivalente nonché le discriminazioni di natura fiscale. La convenzione EFTA118 contiene regolamentazioni inerenti alla libera circolazione delle merci, lo scambio di servizi e la protezione della proprietà intellettuale tra la Svizzera e gli altri Stati EFTA. Inoltre la Svizzera può contare su una rete di 26 accordi di libero scambio con 35 partner al di fuori dell’UE. Le prescrizioni relative alle sovvenzioni statali sono contenute inoltre nell’Accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative che costituisce parte integrante delle norme dell’OMC.
Sul fronte della protezione del clima, con il protocollo di Kyoto la Svizzera si è impegnata a ridurre, dal 2008 al 2012, le sue emissioni di gas serra dell’8 per cento rispetto ai valori
113 RS 0.730.0
114 RS 0.730.01
115 Accordo del 15 aprile 1994 che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio, RS
0.632.20. 116 RS 0.632.21
117 Accordo del 22 luglio 1972 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economia europea, RS
0.632.401.
118 Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio, RS