Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/46: Strategia energetica 2050 · 145 pagine
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non è giustificato. Pur non peggiorando il risultato del rendiconto finanziario, tali spese creano un onere supplementare per i cittadini e l’economia.
Per il finanziamento dei costi non coperti dai prezzi di mercato dei gestori di rete per la rimunerazione nel sistema di immissione in rete di energia elettrica secondo l’articolo 18, i costi dei bandi di gara in base all’articolo 33 e le perdite dovute alle garanzie per la geotermia secondo l’articolo 34, il tetto dei costi viene meno (cfr. art. 36 LEne), anche se bisogna prevedere nuove spese ricorrenti per oltre due milioni di franchi.
Con le misure di promozione previste dagli articoli 47–53 della legge sull’energia viene portato avanti il sistema d’incentivazione vigente. Il nuovo articolo 34 della legge sul CO2, variante 2, prevede invece che una quota più elevata dei proventi della tassa sul CO2 venga destinata ai contributi globali versati dalla Confederazione ai Cantoni. Si tratta quindi di nuove spese ricorrenti per un importo massimo di 150 milioni di franchi.
5.5 Conformità alla legge sui sussidi
Rimunerazione unica per gli impianti fotovoltaici
I contributi una tantum per gli impianti fotovoltaici di piccole dimensioni citati nell’articolo 28 LEne (rimunerazione unica) sono aiuti finanziari ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 della legge sui sussidi. La Strategia energetica 2050 punta a incrementare notevolmente l’impiego di energie rinnovabili indigene. In futuro gli impianti fotovoltaici potranno offrire un contributo non trascurabile al raggiungimento degli obiettivi di potenziamento ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 della legge sull’energia. Gli incentivi si rendono necessari a causa del fallimento del mercato nel settore delle nuove energie rinnovabili.
Nel caso degli impianti fotovoltaici di piccole dimensioni la rimunerazione unica sostituisce il precedente modello di rimunerazione per l’immissione di elettricità. La concessione dei contributi deve avvenire attraverso un procedimento snello e gestito in modo più semplice ed efficace rispetto al sistema attualmente in vigore. Nel contempo vengono ridotti attraverso contributi una tantum l’importo della sovvenzione e le spese d’esecuzione. I requisiti degli impianti da incentivare vengono definiti dal Consiglio federale in base a criteri trasparenti. I mezzi destinati annualmente alla rimunerazione unica sono limitati. I contingenti vengono fissati dall’Ufficio federale dell’energia tenendo conto dei valori di riferimento stabiliti per il 2020 dalla legge e per il 2035 e 2050 dal Consiglio federale. La rimunerazione unica può ammontare al massimo al 30 per cento dei costi degli investimenti determinanti alla messa in funzione degli impianti di riferimento. I beneficiari dell’aiuto finanziario devono fornire quindi un contributo proprio non inferiore al 70 per cento.
Promozione dell’informazione, della consulenza, della formazione e del perfeziona-
mento, dell’impiego dell’energia e del recupero del calore residuo
Le misure di promozione indicate negli articoli 47–53 hanno subito solo lievi modifiche contenutistiche rispetto alla versione della legge sull’energia in vigore fino a questo momento. In base al rapporto del Consiglio federale concernente i sussidi del 30 maggio 2008119 vengono rispettati i principi del diritto ai sussidi al riguardo.
119 FF 2008 6229 segg., 6708 e 6714